(( Art. 25 bis
Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1°
gennaio 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio
sul posto sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul
posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che
entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli
obblighi di officina elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a
20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio 2015, non
sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia
elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto,
diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si
applica l'articolo 24, comma 3. ))