(( Art. 25 bis 
 
 
        Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto 
 
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con effetti  decorrenti  dal  1°
gennaio 2015, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio
sul posto sulla base delle seguenti direttive: 
  a) la soglia di applicazione della  disciplina  dello  scambio  sul
posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a  fonti  rinnovabili  che
entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli
obblighi di officina elettrica; 
  b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore  a
20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio  2015,  non
sono applicati i corrispettivi di cui  all'articolo  24  sull'energia
elettrica consumata e non prelevata dalla rete; 
  c) per gli impianti  operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto,
diversi da quelli di cui alla  lettera  b)  del  presente  comma,  si
applica l'articolo 24, comma 3. ))