Art. 26
(( Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed
erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita'
nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe
incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari
fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le
modalita' previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1,
con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della
producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno
solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente
dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente
ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un
incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di
fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi
titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista
con le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita':
1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica
l'opzione di cui alla lettera c).
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base
di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista
dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a),
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di
competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validita' temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e
l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di
applicazione del presente articolo.
7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque
denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei.
8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti
beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale
costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per
l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti,
provvede a:
a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente di cui al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8;
b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi
di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente
disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
c) definire le condizioni, le procedure e le modalita' di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote
degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto di
cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro
utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo' essere inferiore al
tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali
stabilito per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il
tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste
siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli
impianti, delle connesse specificita' in termini di numerosita',
costo presunto del capitale e capacita' di gestione di procedure
complesse;
g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione
dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
10. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale
differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare
piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati.
12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 e'
subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze della compatibilita' degli effetti delle operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli
impegni assunti in sede europea. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, recante
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita', e' il seguente:
"Art. 7 Disposizioni specifiche per il solare
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il
bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono
beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei
componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalita' per la determinazione
dell'entita' dell'incentivazione. Per l'elettricita'
prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza
elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono
ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete dall'art. 11, comma 3,
secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
(Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
dal n. 3) della lettera b) del comma 11 dell'art. 25,
d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28)".
- Il testo dell'art. 25, comma 10, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive
modificazioni, recante Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE., e' il seguente:
"Art. 25.Disposizione transitorie e abrogazioni
[1-9] [omissis]
10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio
successivamente al termine di cui al comma 9 e'
disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile
2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza
elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che
possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto
conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei
costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati
membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote
differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto
compatibili con il presente comma.".
- Il testo dell'art. 5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e' il
seguente:
Art.5 Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
societa' per azioni
[1-6] [omissis]
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. ".
- Il testo dell'articolo 1, comma 47, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), e' il seguente:
Art.1
[1-46] [omissis]
47. All'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) con riferimento a ciascun esercizio
finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP
S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono
essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale.
La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima
domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,
deve essere onerosa e compatibile con la normativa
dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse
dallo Stato a condizioni di mercato».
48-100 [omissis]".