Art. 28
Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non
interconnesse
1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge (( 21 febbraio 2014, )) n.
9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle
isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti
rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi
elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di
costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle
attivita' di distribuzione e consumo finale di energia, anche
valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la
sostenibilita' economica ed ambientale del servizio.
(( 1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 1, comma 6 octies, decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015 e' il seguente:
"Art. 1 Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
"1-6septies[omissis]
6-octies. "Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sono individuate le disposizioni per un processo di
progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli
obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli
investimenti, anche attraverso la componente tariffaria
UC4."
7-16quater[omissis]".
- Il testo dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n.
10 recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia", e' il seguente:
"Art. 7 "Norme per le imprese elettriche minori"
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), dellalegge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 dellalegge
29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese
produttrici e distributrici a condizione che l'energia
elettrica prodotta venga distribuita entro i confini
territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime
imprese produttrici e distributrici mediante le fonti
rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta
disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i
relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio
dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso ed il conguaglio per l'anno precedente da
corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso
rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del
personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese
produttrici e distributrici.".