Art. 28 
 
 
Riduzione dei costi del sistema elettrico per  le  isole  minori  non
                            interconnesse 
 
  1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto  dall'articolo  1,
comma  6-octies,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge (( 21 febbraio 2014, )) n.
9, con riferimento alla progressiva copertura  del  fabbisogno  delle
isole  minori  non  interconnesse   attraverso   energia   da   fonti
rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema
idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto-legge, adotta una revisione  della  regolazione  dei  sistemi
elettrici integrati insulari di cui  all'articolo  7  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, che sia  basata  esclusivamente  su  criteri  di
costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle
attivita'  di  distribuzione  e  consumo  finale  di  energia,  anche
valutando soluzioni alternative  alle  esistenti  che  migliorino  la
sostenibilita' economica ed ambientale del servizio. 
  (( 1-bis. Il decreto ministeriale  di  cui  all'articolo  1,  comma
6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'  emanato  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 1, comma 6  octies,  decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21  febbraio  2014,  n.  9  recante  Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015 e' il seguente: 
              "Art.  1  Disposizioni  per  la  riduzione  dei   costi
          gravanti  sulle  tariffe  elettriche,  per  gli   indirizzi
          strategici   dell'energia   geotermica,   in   materia   di
          certificazione energetica degli edifici e di condominio,  e
          per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale 
              "1-6septies[omissis] 
              6-octies. "Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, sono individuate le disposizioni per  un  processo  di
          progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non
          interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,  gli
          obiettivi  temporali  e  le  modalita'  di  sostegno  degli
          investimenti, anche  attraverso  la  componente  tariffaria
          UC4." 
              7-16quater[omissis]". 
              - Il testo dell'art. 7 della legge 9 gennaio  1991,  n.
          10 recante "Norme per  l'attuazione  del  Piano  energetico
          nazionale in materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di
          risparmio energetico e di sviluppo delle fonti  rinnovabili
          di energia", e' il seguente: 
              "Art. 7 "Norme per le imprese elettriche minori" 
              1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), dellalegge 6
          dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18  dellalegge
          29 maggio  1982,  n.  308,  non  si  applica  alle  imprese
          produttrici e  distributrici  a  condizione  che  l'energia
          elettrica  prodotta  venga  distribuita  entro  i   confini
          territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese
          produttrici e distributrici alla data di entrata in  vigore
          della presente legge. 
              2. La produzione di energia  elettrica  delle  medesime
          imprese  produttrici  e  distributrici  mediante  le  fonti
          rinnovabili di energia di cui all'art. 1,  comma  3,  resta
          disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti  per  i
          relativi impianti. 
              3. Il Comitato interministeriale dei prezzi  (CIP),  su
          proposta della Cassa conguaglio per il  settore  elettrico,
          stabilisce  entro  ogni  anno,  sulla  base  del   bilancio
          dell'anno   precedente   delle   imprese   produttrici    e
          distributrici di cui al comma 1, l'acconto  per  l'anno  in
          corso  ed  il   conguaglio   per   l'anno   precedente   da
          corrispondere a  titolo  di  integrazione  tariffaria  alle
          medesime imprese produttrici e distributrici. 
              4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso
          rispetto al bilancio  dell'anno  precedente  delle  imprese
          produttrici e distributrici  di  cui  al  comma  1  qualora
          intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o  del
          personale che modifichino in modo significativo i costi  di
          esercizio  per  l'anno  in  corso  delle  medesime  imprese
          produttrici e distributrici.".