Art. 29
Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello
Stato
1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i
trasporti rientranti nel servizio universale (( e per il settore del
trasporto ferroviario delle merci. )) Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge, sentite l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per i trasporti,
sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai
fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con
cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua
adozione.
2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di
individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime
tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e' ridotta sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di (( 80
milioni )) di euro.
(( 3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui
prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e
del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio
universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei
maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente
articolo secondo un criterio di gradualita' valido per il primo
triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non
superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza delle
disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a
campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. ))
Riferimenti normativi
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1963, n. 730 recante Norme relative al trasferimento
all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita'
elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia
alla stessa Amministrazione e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 1963, n. 144.