Art. 30
Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di
interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e
impianti a fonti rinnovabili
(( 01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti:
«, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua
calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di
calore geotermiche,»;
b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4» e
prima delle parole: «, realizzati negli edifici esistenti» sono
inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione di pompe
di calore geotermiche,». ))
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili.
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la
connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo 6 (( e la comunicazione per l'installazione e
l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate )) utilizzando un
modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema
idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni,
dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni
di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7,
commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per
presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la
descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della
documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorita'
competenti effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del
medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo
scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di
quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei medesimi
atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello
unico di cui al (( comma 1 )) non possono richiedere documentazione
aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata
all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque
denominati.».
(( 1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite
le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad
esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono inserite le
seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»;
1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: «la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della
comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti:
«, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute
esigenze istruttorie».
1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e che utilizzino il medesimo
tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti:
«, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo
tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri
lineari»;
b) al terzo periodo, le parole: «piu' del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «piu' del 30 per cento». ))
2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011
e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A
tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma
2, (( non superiore a 500 standard metri cubi/ora, )) nonche' per le
opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa
riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e
variazione delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla
lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387, dopo la parola «biomassa, sono inserite le
seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per
produzione di biometano di nuova costruzione,».
(( 2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28
del 2011, dopo le parole: «le regioni prevedono» sono inserite le
seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,».
2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del
2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre
il 31 ottobre 2014».
2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28
del 2011, dopo le parole: «a partire da rifiuti» sono inserite le
seguenti: «, compreso il gas di discarica,».
2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono dovuti
in caso di» sono inserite le seguenti: «installazione di pompa di
calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di».
2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i
criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli
impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di
valutazione da parte delle autorita' competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori
tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla
normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualita'
dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera».
2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.
152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».
2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, dopo le parole: «diametro non superiore a 1
metro» sono inserite le seguenti: «di microcogeneratori ad alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,».
2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 20 e 33 del
decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 recante
"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Regimi di autorizzazione per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili
In vigore dal 29 marzo 2011
1. Gli interventi di installazione di impianti solari
termici sono considerati attivita' ad edilizia libera e
sono realizzati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione
comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei
tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di
applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), e
dell'art. 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari
termici sono realizzati previa comunicazione secondo le
modalita' di cui al medesimo art. 6, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o
su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti
verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona
A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444.
3. All'art. 6, comma 2, lettera d), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e
termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli
impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in
cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui
all'art. 6.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), e
dell'art. 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380gli interventi di installazione di impianti di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi
incluse le pompe di calore destinate alla produzione di
acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione
delle pompe di calore geotermiche, diversi da quelli di cui
ai commi da 1 a 4 e dagli interventi di installazione di
pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per
l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimoart.
6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinate unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.".
"Art. 8 Disposizioni per la promozione dell'utilizzo
del biometano
In vigore dal 29 marzo 2011
1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei
trasporti, le regioni prevedono, entro e non oltre il 31
ottobre 2014, specifiche semplificazioni per il
procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi
impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di
quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei
trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le
condotte di allacciamento che li collegano alla rete
esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica
utilita' e rivestono carattere di indifferibilita' e di
urgenza.".
"Art. 20 Collegamento degli impianti di produzione di
biometano alla rete del gas naturale
In vigore dal 29 marzo 2011
1.Entro e non oltre il 31 ottobre 2014, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive
relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per
l'erogazione del servizio di connessione di impianti di
produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui
gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del
sistema:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche
minime del biometano, con particolare riguardo alla
qualita', l'odorizzazione e la pressione del gas,
necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella
misura in cui il biometano possa essere iniettato e
trasportato nel sistema del gas naturale senza generare
problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento
non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione
di biometano dovra' risultare coerente con criteri di
fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con
le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete
del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le
fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la
realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste
a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
procedure sostitutive in caso di inerzia;
f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al
soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in
proprio gli impianti necessari per l'allacciamento,
individuando altresi' i provvedimenti che il gestore della
rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici
di detti impianti;
g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie
per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi
impianti;
h) prevedono procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori di rete con
decisioni, adottate dalla stessa Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
i) stabiliscono le misure necessarie affinche'
l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico
del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi
lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.".
"Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti
In vigore dal 22 febbraio 2014
1. All'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e'
incentivato con le modalita' di cui all'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'art. 2, commi 139 e 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al
citato comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da
conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura del
5%. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
sostenibilita' di cui all'art. 38.
4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche
necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 marzo 2014, allo scopo di
valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni
climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo
energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al
comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia
prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di
distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i
requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto
salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo
matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di
biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art.
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per
i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri,
mediante le modalita' di cui all'art. 39, che essi sono
stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di
discarica, e sottoprodotti, come definiti, individuati e
tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le
materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche,
alghe, e' equivalente all'immissione in consumo di una
quantita' pari a due volte l'immissione in consumo di altri
biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al
biocarburante prodotto da materie cellulosiche o
lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione
di queste ultime come materie di origine non alimentare,
rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la
maggiorazione di cui al periodo precedente.
5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e'
comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui
al comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente
alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle
maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
seguito elencati, che possono essere qualificati come
sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti
dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
chimica, degli oli;
acidi grassi saponificati provenienti dalla
neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;
residui dalla reazione di distillazione degli acidi
grassi grezzi e delle acque glicerinose;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi
grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel
rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del
Regolamento (CE) n. 142/2011 e della Comunicazione della
Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di
sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo
per i biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di
ogni anno, possono essere modificati, nel rispetto dei
criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter
dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni
previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli
stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
5-quinquies. (abrogato)
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ne e' determinata l'entita'
in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da
immettere in consumo e le relative modalita' di versamento
al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste
dall'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, come introdotto dall'art. 1, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo
dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e'
abrogato.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti
ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui
al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini
del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato
sulla base del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4. ".
Si riporta l'art. 1-sexies del D.L. 29-8-2003 n. 239
Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n.
200, come modificato dalla presente legge:
"1-sexies. Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici.
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati
dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di
preminente interesse statale e sono soggetti a
un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita'
produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e previa intesa con la regione
o le regioni interessate, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti e
comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture, opere o interventi, e ad attraversare
i beni demaniali in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro
il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il
caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per
sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 ,
ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino
il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un
massimo di 60 metri lineari e componenti di linea, quali, a
titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di
segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi
caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni
elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli
edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura
strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature
o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse.
Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30
per cento le cubature esistenti all'interno della stazione
elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni .
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari .
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico che puo' notificare all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia .
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'
.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti
tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004 .
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del»".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle
rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,
elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e
le verifiche previste dal presente decreto nella relazione
tecnica di progetto attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia
degli edifici e dei relativi impianti termici, che il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia
copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei
lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o
alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti,
compresa la relazione, non sono dovuti in caso di
installazione di pompa di calore avente potenza termica non
superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di
calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza
inferiore alla soglia prevista dall'art. 5, comma 2,
lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi
e le modalita' di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie
di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,
interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti
all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge, la
relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso
attestazione di verifica sulla applicazione del predetto
art. 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova
costruzione, e dell'art. 7, in caso di edifici soggetti a
ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di
cui al comma 1 e' prevista una valutazione della
fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per
l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza,
tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile,
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento,
pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo
attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita'
tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica.
2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di
qualificazione energetica dell'edificio come realizzato,
devono essere asseverati dal direttore dei lavori e
presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori e'
inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e'
accompagnata da tale documentazione asseverata
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti
di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere
la consegna della documentazione anche in forma informatica
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di
organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare
la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4
anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del
conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed
ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei
richiedenti. ".
- Si riporta il testo dell'art. 271 del decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in
materia ambientale", come modificato dalla presente legge:
"ART. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni
per gli impianti e le attivitaIn vigore dal 11 aprile 2014
1. Il presente articolo disciplina i valori di
emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed
alle attivita' degli stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281,
comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori
tecniche disponibili, i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e
diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988,
anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e
l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del
presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome
in materia di valori limite e di prescrizioni per le
emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita'
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite
di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le
attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o la
provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori
limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di
quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte
quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario
al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a
seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle
attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I
valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla
base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
quinta del presente decreto e di quelli applicati per
effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di
biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute
e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro della
salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea, apposite linee guida
recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di
emissione degli impianti di bioraffinazione, quale
parametro vincolante di valutazione da parte delle
autorita' competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di
cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono
applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i
limiti massimi previsti dalla normativa nazionale
applicabile in materia di tutela della qualita' dell'aria,
di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di
emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori
limite con riferimento a quelli previsti per sostanze
simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi
sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per
effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori
limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente
decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.
8. - 10. (soppressi)
11. I valori limite di emissione e il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al
volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni
normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente
indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I
alla parte quinta del presente decreto, il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento e' quello
derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore
volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di
riferimento, le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
13. I valori limite di emissione si riferiscono alla
quantita' di emissione diluita nella misura che risulta
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione
dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto, i valori limite di emissione
si applicano ai periodi di normale funzionamento
dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e'
in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
stessi. L'autorizzazione puo' stabilire specifiche
prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e
per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
i valori limite di emissione. In caso di emissione di
sostanze di cui all'art. 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve
stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle
quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui
si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
transitori e fissare appositi valori limite di emissione,
riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa
annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
permettere il rispetto di valori limite di emissione,
l'autorita' competente deve essere informata entro le otto
ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando
l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell'impianto nel piu' breve tempo possibile e di
sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il
guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana. Il
gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le
fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le
diverse disposizioni contenute nella parte quinta del
presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non
costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di
arresto i periodi di oscillazione che si verificano
regolarmente nello svolgimento della funzione
dell'impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione di cui all'art. 273 ed agli
impianti e alle attivita' di cui all'art. 275.
16.Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del
presente articolo per le installazioni sottoposte ad
autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le
prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai
fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il
potere dell'autorita' competente di stabilire valori limite
e prescrizioni piu' severi.
17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto stabilisce i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite di
emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'art. 281,
comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI,
prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i
principi di misura e le modalita' atte a garantire la
qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino
all'adozione di tale decreto si applicano i metodi
precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il
riesame delle autorizzazioni di cui all'art. 269, i metodi
stabiliti dall'autorita' competente sulla base delle
pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO
o di altre norme internazionali o delle norme nazionali
previgenti. Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni
rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i
controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui
all'art. 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del
superamento dei valori limite di emissione sono effettuati
sulla base dei metodi specificamente indicati
nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica
specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi
sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva
l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione
relativi ai controlli di competenza del gestore, si
applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo
dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata
in vigore di tale decreto.
18. Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate, anche
in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di
cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i
metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra
quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del
presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative
ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito
dell'autorizzazione, l'autorita' competente provvede a
modificare anche, ove opportuno, i valori limite di
emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita'
o degli organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p),
possono essere effettuati solo sulla base dei metodi
elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto, anche se diversi da quelli di competenza del
gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in
sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi
diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte
quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non
conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati
della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i
controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei
sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e
mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente
per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla
parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in
caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio
diversi o non conformi alle prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa
applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del
presente titolo e si applica la pena prevista dall'art.
279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'art.
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere
ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di
divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo
di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e
sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede ad aggiornare
tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai
metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la
necessita', ai valori limite di emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di
emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279, comma 2,
soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli
organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p), accertano
una difformita' tra i valori misurati e i valori limite
prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di
analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del
presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei
controlli di competenza del gestore devono essere da costui
specificamente comunicate all'autorita' competente per il
controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati
dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'art.
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai
valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal
comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli
ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non
possono essere utilizzati ai fini della contestazione del
reato previsto dall'art. 279, comma 2, per il superamento
dei valori limite di emissione. Resta ferma, in tutti i
casi, l'applicazione dell'art. 279, comma 2, se si
verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del
comma 18. ".
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione delle
procedure amministrative e regolamentari
1.-2. (abrogati)
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 1,
secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria
degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia, di conservazione, risparmio e uso razionale
dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli
interventi di incremento dell'efficienza energetica che
prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, nonche' di impianti solari termici o
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.
In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, e' sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione fino all'emanazione di apposita normativa
regionale che renda operativi i principi di esenzione
minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in
materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie
stanziate dall'art. 1, comma 352, della legge n. 296 del
2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio
lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e
quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni
successivi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, comma
14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione
di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dall'amministrazione competente entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernente le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni. ".
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento", come modificato dalla seguente legge:
"Art. 3 bis. Accisa sul carburante utilizzato nella
produzione combinata di energia elettrica e calore
In vigore dal 31 dicembre 2013
1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In caso di
produzione combinata di energia elettrica e calore, ai
combustibili impiegati si applicano le aliquote previste
per la produzione di energia elettrica rideterminate in
relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto
del Ministero dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo
nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla
normativa europea in materia di alto rendimento. I
coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro
il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di
riferimento».
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione
combinata di energia elettrica e calore, per
l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti
alle aliquote sulla produzione di energia elettrica
continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella
misura del 12 per cento.
3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;
b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di
accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh»
sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820».
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro
0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro
4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono
energia elettrica per uso proprio e la consumano per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di
ogni mese, i dati relativi al consumo del mese
precedente.".