(( Art. 30 bis
Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato
nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti»
sono inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della data di
entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».
2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono
prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui
all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del
secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli
ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe
di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di
cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini
previsti dal comma 2. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni, recante Attuazione della direttiva 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n.
144, come modificato dalla presente legge:
"15. Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione.
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti
locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni
del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante
l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero
attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di
capitali o in societa' cooperative a responsabilita'
limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo'
anche comportare il frazionamento societario. Ove
l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche
attraverso la nomina di un proprio delegato, il
rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per
gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine
un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle
aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 51,
52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le
stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di
aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio
comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti;
gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore
nominale iscritto a bilancio della relativa quota di
capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio
unico delle societa' di cui al presente comma per un
periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale
sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
societa' risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di
liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del
gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti ,purche' stipulati prima della
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12
novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla
volonta' delle parti nonche' per gli aspetti non
disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in
base alle linee guida su criteri e modalita' operative per
la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma
sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di
localita', valutati secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di
rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella
regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
di localita', l'ente locale concedente trasmette le
relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando
di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali
osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico ai fini della determinazione del
valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini
di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento
dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di
cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di
quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale
procede all'affidamento del servizio secondo le modalita'
previste dall'art. 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato
in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale
periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello
scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
che consenta di servire un'utenza complessivamente non
inferiore a due volte quella originariamente servita dalla
maggiore delle societa' oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il
40% del capitale sociale.
8. (abrogato)
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti
per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000
(75).
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
partecipare alle prime gare per ambiti territoriali,
indette a norma dell'art. 14, comma 1, successive al
periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali
soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici
locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale,
in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che
devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi
1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle
prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il
territorio nazionale e' consentita a partire dalla data
dell'avvenuta costituzione o trasformazione .
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere
per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17
maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato
dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente
articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla
costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concessione
del contributo.".
- Il testo dell'art. 3 del D.M. 12-11-2011 n. 226
recante Regolamento per i criteri di gara e per la
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio
della distribuzione del gas naturale, in attuazione
dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' il seguente:
"Art. 3 Intervento della Regione
1. Nel primo periodo di applicazione, qualora,
trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli
Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, o
qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune
capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri
casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara,
la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai
soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a
provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art.
14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate
nell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, per l'intero ambito.".
- il testo dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015, e' il seguente:
"Art. 1 Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
1-15 [omissis]
16. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 24 del Regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime
convenzioni o contratti, in base alle linee guida su
criteri e modalita' operative per la valutazione del valore
di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di
cui al presente comma sono detratti i contributi privati
relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la
metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora
il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate
nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente
trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore
di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante
tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini
della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3
dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date
limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo
raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i
rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi.".
- il testo dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, recante Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia, e' il seguente:
"Art. 4 Norme in materia di concorrenza nel mercato del
gas naturale e nei carburanti
1-3 [omissis].
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di
ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal
comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, e successive modificazioni.
4-(omissis)
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non
abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.
226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente
articolo, il venti per cento delle somme di cui all'art. 8,
comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della
gara, e' versato dal concessionario subentrante, con
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio
per il settore elettrico per essere destinato alla
riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito
corrispondente.
6. -7-bis [omissis]".