(( Art. 30 bis 
 
Interventi  urgenti  per  la  regolazione  delle  gare  d'ambito  per
  l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
 
  1. All'articolo 15, comma 5,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole:  «calcolato
nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o  nei  contratti»
sono inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della  data  di
entrata in vigore del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,». 
  2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di  gara,  sono
prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui
all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli  ambiti  del
secondo, terzo e quarto raggruppamento e  di  quattro  mesi  per  gli
ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta  alle  proroghe
di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9. 
  3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano  agli  ambiti  di
cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, si  applica  al  superamento  dei  nuovi  termini
previsti dal comma 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5 del decreto
          legislativo  23  maggio  2000,   n.   164,   e   successive
          modificazioni, recante Attuazione della direttiva  98/30/CE
          recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas
          naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999,  n.
          144, come modificato dalla presente legge: 
              "15.   Regime   di   transizione   nell'attivita'    di
          distribuzione. 
              1. Entro il 1° gennaio 2003 sono  adottate  dagli  enti
          locali le deliberazioni di  adeguamento  alle  disposizioni
          del presente decreto.  Tale  adeguamento  avviene  mediante
          l'indizione di gare per l'affidamento del  servizio  ovvero
          attraverso la trasformazione delle gestioni in societa'  di
          capitali  o  in  societa'  cooperative  a   responsabilita'
          limitata, anche tra dipendenti. Detta  trasformazione  puo'
          anche   comportare   il   frazionamento   societario.   Ove
          l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
          termine indicato, provvede nei successivi tre  mesi,  anche
          attraverso  la  nomina   di   un   proprio   delegato,   il
          rappresentante  dell'ente  titolare   del   servizio.   Per
          gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
          in caso di  inerzia,  la  regione  procede  all'affidamento
          immediato del servizio mediante gara, nominando a tal  fine
          un commissario ad acta. 
              2. La trasformazione  in  societa'  di  capitali  delle
          aziende che gestiscono il  servizio  di  distribuzione  gas
          avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi  51,
          52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  Le
          stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione  di
          aziende consortili, intendendosi  sostituita  al  consiglio
          comunale  l'assemblea  consortile.  In   questo   caso   le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza  dei  componenti;
          gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
          hanno diritto  alla  liquidazione  sulla  base  del  valore
          nominale  iscritto  a  bilancio  della  relativa  quota  di
          capitale. L'ente titolare del servizio puo'  restare  socio
          unico delle societa'  di  cui  al  presente  comma  per  un
          periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. 
              3.  Per  la  determinazione  della  quota  di  capitale
          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della
          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende
          consortili, si tiene conto esclusivamente  dei  criteri  di
          ripartizione  del  patrimonio  previsti  per  il  caso   di
          liquidazione dell'azienda consortile. 
              4. Con riferimento al  servizio  di  distribuzione  del
          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
          titolare del servizio prosegue per i  periodi  indicati  ai
          commi 5 e 6, anche nel  caso  in  cui  l'ente  locale,  per
          effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto  il
          controllo della societa'. 
              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a carico del nuovo gestore ai sensi del comma  8  dell'art.
          14,  calcolato  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nelle
          convenzioni o nei contratti ,purche' stipulati prima  della
          data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per  i
          rapporti con le  regioni  e  la  coesione  territoriale  12
          novembre 2011, n. 226, e, per quanto non  desumibile  dalla
          volonta'  delle  parti  nonche'   per   gli   aspetti   non
          disciplinati dalle medesime  convenzioni  o  contratti,  in
          base alle linee guida su criteri e modalita' operative  per
          la valutazione del valore di rimborso di  cui  all'art.  4,
          comma  6,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente  comma
          sono detratti i contributi privati relativi ai  cespiti  di
          localita',   valutati   secondo   la   metodologia    della
          regolazione  tariffaria  vigente.  Qualora  il  valore   di
          rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
          immobilizzazioni  nette  di   localita'   calcolate   nella
          regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
          conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
          di  localita',  l'ente  locale  concedente   trasmette   le
          relative valutazioni di dettaglio del  valore  di  rimborso
          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
          idrico per la verifica prima della pubblicazione del  bando
          di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali
          osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
          ed il sistema  idrico  ai  fini  della  determinazione  del
          valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini
          di  scadenza  previsti  dal  comma  3   dell'art.   4   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  sono
          prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di  cui
          all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
          relative agli ambiti  ricadenti  nel  terzo  raggruppamento
          dello stesso allegato 1, nonche' i  rispettivi  termini  di
          cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati  di
          quattro mesi.  Resta  sempre  esclusa  la  valutazione  del
          mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
          rapporto di gestione. 
              6.  Decorso  il  periodo  transitorio,  l'ente   locale
          procede all'affidamento del servizio secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 14. 
              7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato
          in cinque anni a  decorrere  dal  31  dicembre  2000.  Tale
          periodo puo' essere  incrementato,  alle  condizioni  sotto
          indicate, in misura non superiore a: 
              a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima  dello
          scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
          che consenta  di  servire  un'utenza  complessivamente  non
          inferiore a due volte quella originariamente servita  dalla
          maggiore delle societa' oggetto di fusione; 
              b) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera  a),  l'utenza  servita  risulti  superiore  a
          centomila clienti finali, o  il  gas  naturale  distribuito
          superi i cento  milioni  di  metri  cubi  all'anno,  ovvero
          l'impresa  operi  in  un   ambito   corrispondente   almeno
          all'intero territorio provinciale; 
              c) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno  il
          40% del capitale sociale. 
              8. (abrogato) 
              9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  sono  mantenuti
          per la durata in essi  stabilita  ove  questi  siano  stati
          attribuiti mediante gara, e comunque  per  un  periodo  non
          superiore a dodici anni a  partire  dal  31  dicembre  2000
          (75). 
              10. I  soggetti  titolari  degli  affidamenti  o  delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare  alle  prime  gare  per  ambiti   territoriali,
          indette a  norma  dell'art.  14,  comma  1,  successive  al
          periodo transitorio, su tutto  il  territorio  nazionale  e
          senza limitazioni, anche se, in Italia o  all'estero,  tali
          soggetti o le loro controllate, controllanti o  controllate
          da una medesima controllante  gestiscono  servizi  pubblici
          locali, anche diversi dalla distribuzione di gas  naturale,
          in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non  ad
          evidenza pubblica. Per le prime gare di cui  sopra  non  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4,  comma  33,  del
          decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive modifiche e integrazioni.  Per  i  soggetti  che
          devono essere costituiti o trasformati ai sensi  dei  commi
          1, 2, e 3 del presente  articolo,  la  partecipazione  alle
          prime gare successive al periodo transitorio, su  tutto  il
          territorio nazionale e' consentita  a  partire  dalla  data
          dell'avvenuta costituzione o trasformazione . 
              10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in  essere
          per  la  realizzazione  delle  reti  e  la  gestione  della
          distribuzione del gas  metano  ai  sensi  dell'articolo  11
          della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e   successive
          modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
          n. 266, come modificato dall'articolo  28  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, il  periodo  transitorio  disciplinato
          dal comma 7 e il periodo di cui al  comma  9  del  presente
          articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario  alla
          costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data  di
          entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione  economica  di  concessione
          del contributo.". 
              - Il testo dell'art.  3  del  D.M.  12-11-2011  n.  226
          recante  Regolamento  per  i  criteri  di  gara  e  per  la
          valutazione dell'offerta  per  l'affidamento  del  servizio
          della  distribuzione  del  gas  naturale,   in   attuazione
          dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222, e' il seguente: 
              "Art. 3 Intervento della Regione 
              1.  Nel  primo  periodo   di   applicazione,   qualora,
          trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato  1,  gli
          Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
          appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,  o
          qualora,  nel  caso  di  presenza  nell'ambito  del  Comune
          capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi  o,  negli  altri
          casi, 18 mesi  dal  termine  fissato  nell'allegato  1,  la
          stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di  gara,
          la Regione con competenza sull'ambito,  previa  diffida  ai
          soggetti inadempienti contenente un  termine  perentorio  a
          provvedere, avvia la procedura di gara ai  sensi  dell'art.
          14, comma 7, del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
          164. 
              2. A regime valgono i termini e le  modalita'  indicate
          nell'art. 14, comma 7, del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, per l'intero ambito.". 
              - il testo dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante Interventi urgenti di
          avvio del piano "Destinazione Italia", per il  contenimento
          delle    tariffe    elettriche    e    del     gas,     per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015, e' il seguente: 
              "Art.  1  Disposizioni  per  la  riduzione  dei   costi
          gravanti  sulle  tariffe  elettriche,  per  gli   indirizzi
          strategici   dell'energia   geotermica,   in   materia   di
          certificazione energetica degli edifici e di condominio,  e
          per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale 
              1-15 [omissis] 
              16. All'art. 15, comma 5, del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, le parole: ", con  i  criteri  di  cui
          alle lettere a) e b) dell'art.  24  del  Regio  decreto  15
          ottobre 1925, n.  2578"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "nonche' per gli aspetti non  disciplinati  dalle  medesime
          convenzioni o  contratti,  in  base  alle  linee  guida  su
          criteri e modalita' operative per la valutazione del valore
          di rimborso di cui all'art. 4, comma 6,  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal  rimborso  di
          cui al presente comma sono detratti  i  contributi  privati
          relativi ai  cespiti  di  localita',  valutati  secondo  la
          metodologia della regolazione tariffaria  vigente.  Qualora
          il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
          valore delle immobilizzazioni nette di localita'  calcolate
          nella  regolazione  tariffaria,  al  netto  dei  contributi
          pubblici  in  conto  capitale  e  dei  contributi   privati
          relativi ai cespiti di localita', l'ente locale  concedente
          trasmette le relative valutazioni di dettaglio  del  valore
          di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas
          ed  il  sistema  idrico  per  la   verifica   prima   della
          pubblicazione del bando di  gara.  La  stazione  appaltante
          tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema  idrico  ai  fini
          della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
          bando di gara. I termini di scadenza previsti dal  comma  3
          dell'art. 4  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro  mesi.  Le  date
          limite di cui all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre
          2011, n. 226, relative  agli  ambiti  ricadenti  nel  terzo
          raggruppamento  dello  stesso   allegato   1,   nonche'   i
          rispettivi  termini  di  cui  all'art.   3   del   medesimo
          regolamento, sono prorogati di quattro mesi.". 
              - il testo dell'art. 4, comma 3-bis, del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98,  recante  Disposizioni  urgenti
          per il rilancio dell'economia, e' il seguente: 
              "Art. 4 Norme in materia di concorrenza nel mercato del
          gas naturale e nei carburanti 
              1-3 [omissis]. 
              3-bis. Le date stabilite  dall'Allegato  1  annesso  al
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 novembre  2011,  n.  226,  sono  prorogate  di
          ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte  dal
          comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
          il 15 per cento dei punti  di  riconsegna  e'  situato  nei
          comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
          e inseriti nell'elenco di cui  all'Allegato  1  annesso  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, e successive modificazioni. 
              4-(omissis) 
              5. Nei casi in  cui  gli  Enti  locali  concedenti  non
          abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011,  n.
          226, come modificati ai sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo, il venti per cento delle somme di cui all'art. 8,
          comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della
          gara,  e'  versato  dal  concessionario  subentrante,   con
          modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa  conguaglio
          per  il  settore  elettrico  per  essere   destinato   alla
          riduzione  delle  tariffe  di   distribuzione   dell'ambito
          corrispondente. 
              6. -7-bis [omissis]".