(( Art. 30 ter
Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti
rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del
comparto bieticolo-saccarifero
1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «rivestono carattere di interesse
nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei
processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono
sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse
strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in
considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali
insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di
iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore
della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati
anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese
saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n.
320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di
natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali
progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma
1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi
infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali
procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad
acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale
sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in
ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario
non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali
rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla
realizzazione dei progetti». ))
Riferimenti normativi
-Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 29 Disposizioni a favore del settore
bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo
saccarifero, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successivamente approvati dal Comitato interministeriale
istituito in base all'art. 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di
interesse strategico e costituiscono una priorita' a
carattere nazionale in considerazione dei prevalenti
profili di sviluppo economico di tali insediamenti
produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la
realizzazione di iniziative di riconversione industriale,
prevalentemente nel settore della produzione di energia da
fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego
dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere
italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n.
320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove
attivita' di natura industriale. Al fine di garantire
l'attuazione di tali progetti, il Comitato
interministeriale di cui all'art. 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano
decorsi infruttuosamente i termini di legge per la
conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai
sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli
accordi per la riconversione industriale sottoscritti con
il coordinamento del Comitato interministeriale, in
ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al
commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di
emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico
delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.".