(( Art. 30 ter 
 
Misure  urgenti  di  semplificazione  per  l'utilizzo   delle   fonti
  rinnovabili  nell'ambito  della   riconversione   industriale   del
  comparto bieticolo-saccarifero 
 
  1. All'articolo  29  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole:  «rivestono  carattere  di  interesse
nazionale anche ai fini della definizione e del  perfezionamento  dei
processi autorizzativi e dell'effettiva entrata  in  esercizio»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rivestono   carattere   di   interesse
strategico e costituiscono una priorita'  a  carattere  nazionale  in
considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico  di  tali
insediamenti produttivi nonche' per  la  salvaguardia  dei  territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I progetti di cui al comma 1  riguardano  la  realizzazione  di
iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel  settore
della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono  finalizzati
anche  al  reimpiego  dei  lavoratori,   dipendenti   delle   imprese
saccarifere italiane dismesse per effetto  del  regolamento  (CE)  n.
320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove  attivita'  di
natura  industriale.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  di  tali
progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2,  comma
1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti autorizzativi non risultino  ultimati  e  siano  decorsi
infruttuosamente i termini  di  legge  per  la  conclusione  di  tali
procedimenti, nomina senza indugio, ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione  industriale
sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale,  in
ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al  commissario
non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali
rimborsi di spese vive sono a carico  delle  risorse  destinate  alla
realizzazione dei progetti». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il testo dell'art. 29 del  decreto-legge  9
          febbraio  2012,  n.  5,  recante  Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione e di sviluppo,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.   29   Disposizioni   a   favore   del    settore
          bieticolo-saccarifero 
              1. I progetti di riconversione del  comparto  bieticolo
          saccarifero,  ai  sensi   dell'art.   2,   comma   3,   del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,   e
          successivamente approvati  dal  Comitato  interministeriale
          istituito  in  base  all'art.  2,  comma  1,   del   citato
          decreto-legge  n.  2  del  2006,  rivestono  carattere   di
          interesse  strategico  e  costituiscono  una  priorita'   a
          carattere  nazionale  in  considerazione   dei   prevalenti
          profili  di  sviluppo  economico   di   tali   insediamenti
          produttivi  nonche'  per  la  salvaguardia  dei   territori
          oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali. 
              2.  I  progetti  di  cui  al  comma  1  riguardano   la
          realizzazione di iniziative di  riconversione  industriale,
          prevalentemente nel settore della produzione di energia  da
          fonti rinnovabili, e sono finalizzati  anche  al  reimpiego
          dei  lavoratori,  dipendenti  delle   imprese   saccarifere
          italiane dismesse  per  effetto  del  regolamento  (CE)  n.
          320/2006 del Consiglio, del  20  febbraio  2006,  in  nuove
          attivita' di  natura  industriale.  Al  fine  di  garantire
          l'attuazione    di    tali    progetti,     il     Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2, comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso  in  cui  i  relativi
          procedimenti autorizzativi non risultino ultimati  e  siano
          decorsi  infruttuosamente  i  termini  di  legge   per   la
          conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio,  ai
          sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, un commissario ad acta per  l'esecuzione  degli
          accordi per la riconversione industriale  sottoscritti  con
          il  coordinamento  del   Comitato   interministeriale,   in
          ottemperanza alle direttive da  quest'ultimo  adottate.  Al
          commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di
          emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a  carico
          delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.".