(( Art. 30 quater Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e del servizio idrico integrato». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge: "Art. 11-bis. Sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1. Alle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.".