(( Art. 30 quater
Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori
di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e del
servizio idrico integrato». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11-bis. Sanzioni irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas
1. Alle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si
applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni
irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a
vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del
servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello
sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del
sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e
comunitarie.".