(( Art. 30 quinquies
Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole: «nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso
impianti fissi offshore» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, come modificato dalla presente legge:
"Art. 45. (Istituzione del Fondo per la riduzione del
prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi
ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono
dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere
annualmente, ai sensi dell' art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per
cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di
ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme
corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al
comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito il Fondo preordinato alla
riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i
residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di
aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di
concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti,
pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti
nelle regioni interessate dei benefici previsti dal
presente articolo e i meccanismi volti a garantire la
compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del
Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono annualmente destinate, sulla base delle
disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le
iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione
interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi
ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito
derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il
medesimo decreto.".