(( Art. 30 quinquies 
 
 
     Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 
 
  1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  le
parole: «nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso
impianti fissi offshore» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  45  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 45. (Istituzione del Fondo per la  riduzione  del
          prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni  interessate
          dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi) 
              1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi  e  gassosi
          ottenute in terraferma, ivi compresi i  pozzi  che  partono
          dalla  terraferma,  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2009,
          l'aliquota  di  prodotto  che  il  titolare   di   ciascuna
          concessione  di  coltivazione  e'  tenuto  a  corrispondere
          annualmente, ai sensi dell' art. 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7  per
          cento al 10 per cento. Il titolare unico o  contitolare  di
          ciascuna  concessione  e'  tenuto  a   versare   le   somme
          corrispondenti al valore  dell'incremento  di  aliquota  ad
          apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato.
          Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui  al
          comma 2. 
              2.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito il Fondo  preordinato  alla
          riduzione del  prezzo  alla  pompa  dei  carburanti  per  i
          residenti nelle regioni  interessate  dalla  estrazione  di
          idrocarburi liquidi e gassosi. 
              3. Il Fondo e' alimentato: 
              a) dagli  importi  rivenienti  dalle  maggiorazioni  di
          aliquota di cui al comma 1; 
              b) dalle erogazioni liberali da parte dei  titolari  di
          concessione di coltivazione e di eventuali altri  soggetti,
          pubblici e privati. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti  le
          modalita' procedurali di utilizzo da  parte  dei  residenti
          nelle  regioni  interessate  dei  benefici   previsti   dal
          presente articolo e  i  meccanismi  volti  a  garantire  la
          compensazione finalizzata  all'equilibrio  finanziario  del
          Fondo. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, sono annualmente  destinate,  sulla  base  delle
          disponibilita'  del  Fondo,  le  somme  spettanti  per   le
          iniziative a  favore  dei  residenti  in  ciascuna  regione
          interessata, calcolate in proporzione alle  produzioni  ivi
          ottenute. Tali somme dovranno compensare il  minor  gettito
          derivante dalle riduzioni  delle  accise  disposte  con  il
          medesimo decreto.".