(( Art. 30 sexies
Disposizioni in materia di biocarburanti
1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro
il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al
comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse
tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni
successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a effettuare
i successivi aggiornamenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da
emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e'
soppresso». ))
Riferimenti normativi
-Il testo del comma 15 dell'art. 1 del citato d.l.
23-12-2013 n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013,
n. 300, e' il seguente:
"15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola:
"2014" e' sostituita dalla seguente: "2015". Al terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" e'
sostituita dalla seguente: "2020" e le parole: "e puo'
essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo
precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015
la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota
percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio,
immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata
sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico consultivo
biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad
aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di
attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni. All'articolo 33, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo
2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ",
condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del
biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al terzo
punto dell'elenco, le parole: "durante il processo di
produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in
peso della relativa produzione di biodiesel)" sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: "(nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
acidi grassi distillati)" e le parole: "(nella misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di
Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche"
sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le
parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le
seguenti: "e di categoria 2". Al comma 5-quater
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, e successive modificazioni, le parole: "e stabilite
variazioni della misura massima percentuale prevista dal
comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma 5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, e' abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive
modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati
in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non
presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di
fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a
fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6
dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, sono abrogati.".
Si riporta il comma 139 dell'art. 2 della L. 24-12-2007
n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.:
"2. 139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall' art. 1,
comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella
misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e
gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente,
calcolata sulla base del tenore energetico ".
Il testo dell'art. 33, comma 5-sexies del d.lgs.
3-3-2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., e' il seguente:
"5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ne e' determinata l'entita'
in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da
immettere in consumo e le relative modalita' di versamento
al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."