(( Art. 30 sexies 
 
 
              Disposizioni in materia di biocarburanti 
 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto  periodo,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da  emanare  entro
il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al
comma 139 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
compresa la sua  ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse
tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati,  per  gli  anni
successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a  effettuare
i successivi aggiornamenti. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
comitato tecnico consultivo biocarburanti  di  cui  all'articolo  33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  da
emanare  entro  il  15  novembre  2014,  sono  fissate  le   sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento degli obblighi stabiliti con  il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  3. Il terzo periodo  del  comma  2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e'
soppresso». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Il testo del comma 15  dell'art.  1  del  citato  d.l.
          23-12-2013 n. 145 
              Interventi urgenti di  avvio  del  piano  "Destinazione
          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  dicembre  2013,
          n. 300, e' il seguente: 
              "15. Al secondo periodo del comma  2  dell'articolo  33
          del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  la  parola:
          "2014" e'  sostituita  dalla  seguente:  "2015".  Al  terzo
          periodo  del  comma  2   dell'articolo   33   del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  la  parola:  "2014"  e'
          sostituita dalla seguente: "2020"  e  le  parole:  "e  puo'
          essere  rideterminato  l'obiettivo  di   cui   al   periodo
          precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015
          la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1,  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,   e
          successive  modificazioni,  e'  determinata  in  una  quota
          percentuale di tutto  il  carburante,  benzina  e  gasolio,
          immesso in consumo  nello  stesso  anno  solare,  calcolata
          sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, con  decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico,   sentito   il   Comitato   tecnico   consultivo
          biocarburanti di  cui  all'art.  33,  comma  5-sexies,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  si  provvede  ad
          aggiornare le condizioni,  i  criteri  e  le  modalita'  di
          attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo
          2-quater  del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, e successive modificazioni. All'articolo  33,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   e
          successive modificazioni, le parole: "fino al  31  dicembre
          2014" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  al  31  marzo
          2014".  Al  comma  5-ter  dell'articolo  33   del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
          modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole:  ",
          condotta all'interno degli stabilimenti di  produzione  del
          biodiesel (nella  misura  massima  del  5%  in  peso  della
          relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al terzo
          punto dell'elenco,  le  parole:  "durante  il  processo  di
          produzione del biodiesel (nella misura massima  del  5%  in
          peso  della  relativa  produzione   di   biodiesel)"   sono
          soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole:  "(nella
          misura massima del 5% in peso della relativa produzione  di
          acidi grassi  distillati)"  e  le  parole:  "(nella  misura
          massima  del  5%  in  peso  della  relativa  produzione  di
          Glicerina distillata) condotta nelle aziende  oleochimiche"
          sono soppresse;  al  settimo  punto  dell'elenco,  dopo  le
          parole: "grassi animali di categoria 1"  sono  inserite  le
          seguenti:  "e  di   categoria   2".   Al   comma   5-quater
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
          28, e successive modificazioni,  le  parole:  "e  stabilite
          variazioni della misura massima  percentuale  prevista  dal
          comma 5-quinquies" sono  soppresse.  Il  comma  5-quinquies
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
          28, e' abrogato. All'articolo  33,  comma  5,  del  decreto
          legislativo   3   marzo   2011,   n.   28,   e   successive
          modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e  trasformati
          in  biocarburanti  nel  territorio  Comunitario,  che   non
          presentino altra utilita' produttiva o  commerciale  al  di
          fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o  a
          fini  energetici,"  sono  soppresse.  I  commi  4,  5  e  6
          dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, sono abrogati.". 
              Si riporta il comma 139 dell'art. 2 della L. 24-12-2007
          n. 244 
              Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria   2008),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O.: 
              "2. 139. Per  l'anno  2009,  la  quota  minima  di  cui
          all'articolo  2-quater,  comma  1,  del  decreto-legge   10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'  art.  1,
          comma 368,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella
          misura del 3 per cento di tutto il  carburante,  benzina  e
          gasolio, immesso in consumo  nell'anno  solare  precedente,
          calcolata sulla base del tenore energetico ". 
              Il  testo  dell'art.  33,  comma  5-sexies  del  d.lgs.
          3-3-2011 n. 28 
              Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE  e   2003/30/CE,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., e' il seguente: 
              "5-sexies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento  di  attuazione  dell'art.  2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, sono attribuite al Ministero  dello  sviluppo
          economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
          servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
          carico dei soggetti obbligati e con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, ne e' determinata  l'entita'
          in  funzione  delle  Giga-calorie   di   biocarburante   da
          immettere in consumo e le relative modalita' di  versamento
          al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica."