Art. 32
Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato
1. Al fine di rafforzare il supporto all'export e
all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in
materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato,
all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo'
altresi' operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni
riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero
societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione.
In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite
eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia. Tale garanzia e' rilasciata a prima domanda, con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di
assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di
Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del
fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza
di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del premio
riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro 15
giorni dalla relativa richiesta. E' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per
l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo e'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che
a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' definito
l'ambito di applicazione della presente disposizione.
9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Sace
S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento
dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi
9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della
concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle
relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio
riconosciuto allo Stato, nonche' il livello minimo di
patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter
accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La
convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della
predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare a societa' di provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un incarico di
studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
(( 1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter,
primo periodo, e' stipulato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' approvato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 30
settembre 2003, n. 269, recante Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L.24
novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la
denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del
Commercio Estero o piu' brevemente SACE S.p.A. con
decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei
rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi
della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico. (42)
3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A. al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A. possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma
3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, come definite
dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia
dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di
mercato puo' altresi' operare in favore di Sace S.p.A.
rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per
l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse
nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita'
di fatturato o di ricadute per il sistema economico
produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso
singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura
di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad
un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti
globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia
e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di
regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme con la
normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di
assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su
istanza di Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto
conto della dotazione del fondo, previo parere
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass)
con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un
elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del
premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'
espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente alimentato
con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, e' definito l'ambito di
applicazione della presente disposizione.
9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che
disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per
rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e
specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione
della concentrazione del rischio, la ripartizione dei
rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di
quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche'
il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A e'
tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i
relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una
durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai
fini della predisposizione dello schema di convenzione, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare a
societa' di provata esperienza e capacita' operativa
nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza,
valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma
3, all'art. 8, comma 1, e all'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'
Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui e'
stata deliberata la distribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al
bilancio dello Stato. (42)
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'art. 7, commi
3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'art. 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art.
2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'art. 7, comma 2 bis del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1 gennaio 2004:
"2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti
indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita'
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle
disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3
e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano
ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.A. La titolarita' e le
disponibilita' del conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono
trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a
fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia
dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni. ".