Art. 33
Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei
conti
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di
legittimita' e regolarita' delle gestioni, verificano il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A
tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione; il referto e', altresi', inviato al presidente del
consiglio comunale o provinciale.».
2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole «Ogni sei mesi» sono sostituite
dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite
dalle parole «nell'anno»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il presidente
della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli
effettuati nell'anno.»;
3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo: «Avverso le
delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
di cui al presente comma, e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme
e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza» fino a:
«delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o
risolvere contrasti interpretativi».
3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il seguente periodo:
«gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
b) al comma 7, dopo la parola: «liste», sono aggiunte le
seguenti: «per i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge
(( 14 gennaio 1994, )) n. 20, sono inviati dalle amministrazioni
contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della
Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile.»
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 148 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 148 (Controlli esterni).
1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con
cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimita'
e regolarita' delle gestioni, verificano il funzionamento
dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente
locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il
presidente della provincia, avvalendosi del direttore
generale, quando presente, o del segretario negli enti in
cui non e' prevista la figura del direttore generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli
interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate
dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione; il
referto e', altresi', inviato al presidente del consiglio
comunale o provinciale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo'
attivare verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che
negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente
evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni
di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti
indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del
bilancio;
c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto
di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi
politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli
strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del
comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'art.
248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione
pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di
venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento
di commissione della violazione. ".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del
DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni).
1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza
pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e
regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo
sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
successive modificazioni.
2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno
precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il
Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e
dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare,
anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i
rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono
trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con
propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i
rendiconti delle regioni tengano conto anche delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali e'
affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettivita' regionale e di servizi strumentali alla
regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art.
2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il rendiconto generale della regione e' parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui
al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
conti formula le sue osservazioni in merito alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare
l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta
regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici
mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti una relazione sul sistema dei controlli interni,
adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti
sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica
delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi
precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per
le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali
approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato
secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare
tenuta della contabilita', nonche' per definire la
documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con
indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti
effettuati.
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'art. 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo
2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma
9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
per la concessione e per la restituzione della stessa in un
periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri
per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a
ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per
l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di
rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo di cui al
comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di
bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza,
puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo
tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di
cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia'
adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno
2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve
avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e
cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di
stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono
soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo,
trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto, al presidente della regione una comunicazione
affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione,
fissando un termine non superiore a trenta giorni. La
comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio
regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo
consiliare interessato e sospende il decorso del termine
per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine
fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto
all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
restituire le somme ricevute a carico del bilancio del
consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al
comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del
rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma
10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto
da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma,
e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione, con le forme e i
termini di cui all'art. 243-quater, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13.-15. (soppressi)
16. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
"Art. 6 Sviluppo degli strumenti di controllo della
gestione finalizzati all'applicazione della revisione della
spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti
1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica
effettuata dagli enti locali, il Commissario per la
revisione della spesa previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale
dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria
generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su
campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed
economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei
bilanci.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento
concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il
Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione
delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti
dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto
Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione
delle autonomie.
3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti
definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo
svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione
delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa
pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali
effettuano i controlli in base alle metodologie suddette
anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e,
in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle
amministrazioni interessate un termine, non superiore a
trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure
correttive dirette a rimuovere le criticita' gestionali
evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure
correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce
al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.
4. Al fine di prevenire o risolvere contrasti
interpretativi rilevanti per l'attivita' di controllo o
consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di
particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana
delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di
controllo si conformano. Resta salva l'applicazione
dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della
Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si
tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attivita'
delle Sezioni centrali di controllo. ".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della LEGGE 6 luglio
2012, n. 96 recante Norme in materia di riduzione dei
contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti
politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo
per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni
fiscali, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13 Introduzione di limiti massimi delle spese
elettorali dei candidati e dei partiti politici per le
elezioni comunali
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non
superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non
possono superare l'importo massimo derivante dalla somma
della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore
pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto
nelle liste elettorali comunali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non
superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non
possono superare l'importo massimo derivante dalla somma
della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore
pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto
nelle liste elettorali comunali.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di sindaco non possono superare
l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa
di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di
euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste
elettorali comunali.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non
superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere
comunale non possono superare l'importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000
abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale non possono
superare l'importo massimo derivante dalla somma della
cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al
prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle
liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere
comunale non possono superare l'importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali.
5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per
la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o
lista che partecipa all'elezione, escluse le spese
sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di
consigliere comunale, non possono superare la somma
risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il
numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
comunali.
6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata
dalla presente legge:
a) art. 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi
previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del
presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei
candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi
unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di
redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6,
intendendosi sostituito al Presidente della Camera di
appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7
e 8;
b) art. 11;
c) art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i
Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del
consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo
periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la
sezione regionale di controllo della Corte dei conti
competente per territorio; comma 3-bis; comma 4,
intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale
circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli
obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
d) art. 13;
e) art. 14;
f) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il
limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai
commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi
sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la
delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9,
intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai
limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo;
comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della
Camera di appartenenza il presidente del consiglio
comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16,
primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di
cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle
spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e
liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale
di controllo della Corte dei conti applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La
dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve
essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro
tre mesi dalla data delle elezioni. ".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123, recante Riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Atti sottoposti al controllo preventivo
1. Sono assoggettati al controllo preventivo di
regolarita' amministrativa e contabile tutti gli atti dai
quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello
Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle
amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato
dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i
seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti
aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di
riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale
a qualsiasi titolo;
d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico
del personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di
qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente
normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali
stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei
Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del
competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di
somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di
previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto
del patrimonio.
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri
provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle
Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto
o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi
carattere di complementarita' rispetto alla programmazione
dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25
novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei
pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo
di cui al periodo precedente.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente
agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo
preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della
Corte dei conti competenti per l'effettuazione del
controllo di legittimita'. Gli atti soggetti al controllo
preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f),
g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti
trasmesse all'ufficio di controllo e, per il suo tramite,
alla Corte dei conti, unitamente all'atto corredato dalla
relativa documentazione. La Corte si pronuncia nei termini
di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
all'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che
decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso,
completo di documentazione, dall'ufficio di controllo
competente.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 17,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui
all'art. 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della
Corte dei conti. ".