Art. 34
Abrogazioni e invarianza finanziaria
1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 2013.
(( 1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono
aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della
percezione dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma 3, della
legge 18 febbraio 1992, n. 162». ))
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le
Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 23
luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia" come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. (Reti internet di utenza)
In vigore dal 15 agosto 2009
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento
nazionale della normativa comunitaria in materia, e'
definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il
cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla
medesima data, siano stati avviati i lavori di
realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero
connette unita' di consumo industriali e unita' di
produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali
per il processo produttivo industriale, purche' esse siano
ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione
siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di
connessione di terzi, fermo restando il diritto per
ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di
connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di
connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione
nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico
gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere
diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di
produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di
trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e
dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di
distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti
delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU,
al punto di connessione con la rete con obbligo di
connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
della societa' Terna Spa, del servizio di dispacciamento
alle singole unita' di produzione e di consumo connesse
alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU
il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al
Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato
il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere
direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di
produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del
servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto
responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura
all'interno della medesima rete, in collaborazione con i
gestori di rete con obbligo di connessione di terzi
deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell' art. 2, comma 12, lettere a) e b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al
Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di
distribuzione, trasmissione e dispacciamento (94).
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge i
corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
nonche' quelli a copertura degli oneri generali di sistema
di cui all' art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' art. 4,
comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo
riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti
finali o a parametri relativi al punto di connessione dei
medesimi clienti finali.
6. (abrogato)
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente
articolo ".
- si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE" come modificato
dalla presente legge:
"Art. 10. Disciplina dei servizi energetici e dei
sistemi efficienti di utenza
In vigore dal 6 maggio 2010
1. Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della
direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di
distribuzione chiusi, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la
regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le
modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti
contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto
dei principi di corretto funzionamento del mercato
elettrico e assicurando che non si producano disparita' di
trattamento sul territorio nazionale. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti,
applica l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema
elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi
tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche'
quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente
all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di
salvaguardia per le realizzazioni avviate in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente
periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a
tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in
vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono
sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i
lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione
di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa,
connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di
produzione e di consumo di energia elettrica nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel
settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi
post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si
applicano anche alla fornitura di servizi energetici.".
-Per il testo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 3, della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 [Ricorsi al Presidente della Repubblica -
Istanze, petizioni e ricorsi agli organi
dell'Amministrazione dello Stato - Note di trascrizione,
iscrizione, rinnovazione e annotazione]
Parte di provvedimento in formato grafico