(( Art. 34 bis 
 
 
                     Disposizioni interpretative 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso  al  mercato  dei  prodotti  della
pesca in condizioni di equita' senza alterazioni  della  concorrenza,
conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia,
le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere  anche
la pesca professionale in acque interne e lagunari. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 3-ter, comma 1, del decreto  legge
          2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni  urgenti
          in    materia    di    semplificazioni    tributarie,    di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento" e' il seguente: 
              "Art. 3-ter. Norma di interpretazione autentica 
              1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di  cui  al
          numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel
          senso che tra i carburanti per la navigazione  nelle  acque
          marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle
          imbarcazioni private da diporto,  e  i  carburanti  per  la
          navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto
          delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili  e  porti
          e' compresa la benzina.".