(( Art. 34 bis
Disposizioni interpretative
1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della
pesca in condizioni di equita' senza alterazioni della concorrenza,
conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia,
le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche
la pesca professionale in acque interne e lagunari. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 3-ter, comma 1, del decreto legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento" e' il seguente:
"Art. 3-ter. Norma di interpretazione autentica
1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al
numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel
senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle
imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto
delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti
e' compresa la benzina.".