Art. 15 
 
 
                     Aiuto finanziario nazionale 
 
  1. Le Regioni, ove la  produzione  ortofrutticola  commercializzata
dalle organizzazioni di produttori e' inferiore  al  20%  dell'intera
produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere  al  Ministero,
secondo le  procedure  di  cui  all'art.  23  del  presente  decreto,
l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della  Commissione
UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui  all'art.
35 del regolamento (UE) n.  1308/2013,  da  aggiungere  al  fondo  di
esercizio delle OP. 
  2.  L'aiuto  e'  concesso  alle  OP  che  ne  fanno  richiesta,  in
conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto. 
  3. Le OP che hanno delegato la realizzazione totale  del  programma
operativo ad una AOP, chiedono l'aiuto per il tramite della AOP.