Art. 15 Aiuto finanziario nazionale 1. Le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero, secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP. 2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto. 3. Le OP che hanno delegato la realizzazione totale del programma operativo ad una AOP, chiedono l'aiuto per il tramite della AOP.