Art. 8 
 
Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture  della
  Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  1. Al fine di  corrispondere  alle  contingenti  esigenze  connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di  Stato  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento
dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del  Ministero
dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  50
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2021,  da
destinare: 
    a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a  36  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisito di automezzi
e di equipaggiamenti,  anche  speciali,  nonche'  per  interventi  di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti; 
    b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014,  a  4  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2016 al 2021,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per
l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente. 
  (( 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  l'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza  avvia,  con  le  necessarie  cautele  per  la   salute   e
l'incolumita' pubblica e secondo principi  di  precauzione  e  previa
intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola
elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei
limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a). 
  1-ter. Sono assegnate,  previa  valutazione  di  convenienza,  alle
forze  del  comparto  della  pubblica  sicurezza  le  automobili   di
proprieta' delle amministrazioni  pubbliche  statali  dismesse  o  da
dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'interno,
d'intesa con i Ministri competenti, effettua  la  ricognizione  delle
automobili di cui  al  presente  comma  e  illustra  alle  Camere  le
risultanze di tale ricognizione. )) 
  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2015». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   17   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   4   aprile   2012,   n.   35
          (Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Semplificazione in materia di  assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati). - 1. La comunicazione obbligatoria  di  cui
          all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, assolve,  a  tutti  gli  effetti  di
          legge, anche agli obblighi di comunicazione  della  stipula
          del contratto di soggiorno per lavoro subordinato  concluso
          direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in
          possesso di permesso di soggiorno, in corso  di  validita',
          che  abiliti  allo  svolgimento  di  attivita'  di   lavoro
          subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              2. All'articolo 24 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                «2-bis.    Qualora    lo    sportello    unico    per
          l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al  comma  2,
          non comunichi al datore di lavoro il  proprio  diniego,  la
          richiesta si intende accolta, nel  caso  in  cui  ricorrano
          congiuntamente le seguenti condizioni: 
                  a)  la  richiesta  riguardi  uno   straniero   gia'
          autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro  stagionale
          presso lo stesso datore di lavoro richiedente; 
                  b) il lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente
          sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia
          rispettato  le  condizioni   indicate   nel   permesso   di
          soggiorno.»; 
                b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
                «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di  cui
          al  comma  3,  l'autorizzazione  al  lavoro  stagionale  si
          intende prorogato e il permesso di  soggiorno  puo'  essere
          rinnovato  in  caso  di  nuova   opportunita'   di   lavoro
          stagionale offerta  dallo  stesso  o  da  altro  datore  di
          lavoro.». 
              3. L'autorizzazione al lavoro stagionale  di  cui  agli
          articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  puo'
          essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
          massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo  unico,
          anche  a  piu'  datori  di  lavoro,  oltre  al  primo,  che
          impiegano lo stesso lavoratore  straniero  per  periodi  di
          lavoro successivi ed e'  rilasciata  a  ciascuno  di  essi,
          ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto  di
          lavoro, si trovi  legittimamente  presente  nel  territorio
          nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del  primo
          rapporto  di  lavoro  stagionale.  In  tale   ipotesi,   il
          lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato
          di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da  parte
          dell'autorita' consolare e il  permesso  di  soggiorno  per
          lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel  rispetto  dei
          limiti temporali minimi e massimi di cui  all'articolo  24,
          comma 3, del testo unico,  fino  alla  scadenza  del  nuovo
          rapporto di lavoro stagionale. 
              4. Al comma 3  dell'articolo  38-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  dopo
          l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «La richiesta  di
          assunzione, per le annualita' successive alla  prima,  puo'
          essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso  dal
          datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale  al
          lavoro stagionale.». 
              4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  le  parole:  «,  fatte  salve  le  speciali
          disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei   regolamenti
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione
          dello straniero» sono soppresse. 
              4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
          n. 394, e successive modificazioni,  le  parole:  «,  fatte
          salve le  disposizioni  del  testo  unico  o  del  presente
          regolamento che prevedono l'esibizione o la  produzione  di
          specifici documenti» sono soppresse. 
              4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
          acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2015. 
              4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la  semplificazione,  sono  individuate  le  modalita'  per
          l'acquisizione d'ufficio  dei  certificati  del  casellario
          giudiziale   italiano,   delle   iscrizioni   relative   ai
          procedimenti penali in corso sul territorio nazionale,  dei
          dati anagrafici e di  stato  civile,  delle  certificazioni
          concernenti l'iscrizione nelle liste  di  collocamento  del
          lavoratore  licenziato,  dimesso  o  invalido,  di   quelle
          necessarie per il rinnovo del  permesso  di  soggiorno  per
          motivi di studio nonche' le misure idonee  a  garantire  la
          celerita' nell'acquisizione della documentazione.».