Art. 9 
 
 
  Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti 
 
  1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in  materia  di
sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso
il  Ministero  dell'interno  una  Commissione  consultiva   centrale.
Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni  tecniche  che
esercitano le funzioni anche prescrittive previste  in  materia.  Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
composizione delle predette Commissioni. 
  2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 (( , che  sono
competenti anche per l'accertamento della capacita'  tecnica  di  cui
all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,  e'
richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema  di  sostanze
esplodenti. Ad essi )) non spettano compensi, gettoni di  presenza  o
rimborsi di spese e le  attivita'  delle  predette  Commissioni  sono
svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  quarto  comma,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
          disciplina vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle
          munizioni e degli esplosivi): 
              «Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
          di polizia in materia di armi). - (Omissis). 
              Ai  fini  dell'accertamento  della  capacita'  tecnica,
          l'interessato  deve  sostenere  apposito  esame  presso  la
          commissione di cui all'articolo 49 del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da
          un esperto designato  dal  Ministero  della  difesa  quando
          l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
          l'attivita' di fabbricazione, riparazione  o  commercio  di
          armi. 
              (Omissis).».