Art. 9 Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la composizione delle predette Commissioni. 2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 (( , che sono competenti anche per l'accertamento della capacita' tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi )) non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attivita' delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi): «Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi). - (Omissis). Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. (Omissis).».