Art. 6 Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale 1. Le funzioni oggetto di riordino, nelle materie di competenza statale sono cosi' individuate e attribuite: I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle citta' metropolitane ed alle Province come enti di area vasta; II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilita' di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonche' per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalita' la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle citta' metropolitane ed alle Province come enti di area vasta; III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilita' di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono attribuite, ove previste, alle citta' metropolitane ed alle Province come enti di area vasta. 2. Sono contestualmente confermati in capo alle Province i beni e le risorse umane, finanziarie e organizzative connesse alle funzioni di cui al comma 1.