Art. 12
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello
stato civile
1. I coniugi possono concludere, (( innanzi al sindaco, quale
ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, )) del comune di
residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o
trascritto l'atto di matrimonio, (( con l'assistenza facoltativa di
un avvocato, )) un accordo di separazione personale ovvero, nei casi
di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della
legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave (( ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 )), ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti
personalmente, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, )) la
dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli
effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo
condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non
puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente
l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il
ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di
cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. (( Nei soli casi di separazione personale, ovvero di
cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del
matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato
civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a
comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione
per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui
al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma
dell'accordo. ))
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le
parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la
seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello
stato civile;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente lettera: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la
seguente lettera: «d-ter) (( degli accordi )) di separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della
conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
Per gli articoli 49, 63 e 69 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 vedi nelle note
all'articolo 6.
La legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo
stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei
segretari comunali e provinciali), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1962, n. 167.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, S.O.