Art. 12 
 
Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di
  cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle
  condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello
  stato civile 
 
  1. I coniugi possono  concludere,  ((  innanzi  al  sindaco,  quale
ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, )) del comune di
residenza di uno di loro o  del  comune  presso  cui  e'  iscritto  o
trascritto l'atto di matrimonio, (( con l'assistenza  facoltativa  di
un avvocato, )) un accordo di separazione personale ovvero, nei  casi
di cui all'articolo 3, primo comma,  numero  2),  lettera  b),  della
legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione
degli effetti  civili  del  matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori
di handicap grave (( ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 )), ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti
personalmente, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, ))  la
dichiarazione che esse vogliono  separarsi  ovvero  far  cessare  gli
effetti civili del matrimonio o  ottenerne  lo  scioglimento  secondo
condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non
puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente
l'accordo  e'  compilato  e  sottoscritto  immediatamente   dopo   il
ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente  comma.  L'accordo
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di
cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di  separazione  personale,   di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di  scioglimento  del
matrimonio e  di  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di
divorzio. (( Nei  soli  casi  di  separazione  personale,  ovvero  di
cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento  del
matrimonio secondo condizioni  concordate,  l'ufficiale  dello  stato
civile, quando riceve le  dichiarazioni  dei  coniugi,  li  invita  a
comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla  ricezione
per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti  di  cui
al comma 5. La  mancata  comparizione  equivale  a  mancata  conferma
dell'accordo. )) 
  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le
parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato
ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.». 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la
seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del  matrimonio  ricevuti  dall'ufficiale  dello
stato civile;»; 
  b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera  g),  e'  aggiunta  la
seguente lettera: «g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;»; 
  c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la
seguente  lettera:  «d-ter)  ((  degli  accordi  ))  di   separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;». 
  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della
conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di
scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
642». 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per gli articoli 49, 63 e 69 del decreto del Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  vedi  nelle  note
          all'articolo 6. 
              La legge 8 giugno  1962,  n.  604  (Modificazioni  allo
          stato  giuridico  e  all'ordinamento  della  carriera   dei
          segretari comunali  e  provinciali),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1962, n. 167. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di  bollo),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O.