Art. 4 Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e marittime La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime e' articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati: Divisione 1 - Rapporti internazionali e istituzionali - rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA); - rapporti con organizzazioni internazionali operanti nel settore ferroviario; - rapporti con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF); - rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari esteri in tema di norme e regolamenti del settore; - elaborazione, gestione ed aggiornamento banca dati incidentalita' ferroviaria; - relazione annuale sull'attivita' della Direzione nel settore ferroviario; - rapporti in regime di Convenzioni con soggetti esterni (Polfer, Marpol. Protezione civile, ecc.); - rapporti con l'agenzia per la sicurezza marittima europea (EMSA); - rapporti con altri organismi investigativi marittimi esteri in tema di norme e regolamenti del settore; - rapporti con l'amministrazione marittima nazionale; - rapporti con l'IMO e altre organizzazioni internazionali operanti nel settore marittimo; - elaborazione, gestione ed aggiornamento della banca dati europea (EMCIP) e della banca dati dell'organizzazione internazionale marittima (GDISS). Divisione 2 - Investigazioni ferroviarie - rapporti con i gestori delle reti e con le imprese ferroviarie; - istituzione di commissioni di indagine per incidenti ferroviari; - coordinamento delle indagini; - rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari della UE per lo svolgimento di investigazioni condivise o per le Collaborazioni; - aggiornamento delle procedure investigative; - elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo numero 162 del 2007; - formazione ed aggiornamento del personale dipendente investigativo; - istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco degli Esperti per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati; - rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'Autorita' Giudiziaria e con gli organi di Polizia Giudiziaria; - rapporti con le parti ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 162 del 2007. Divisione 3 - Investigazioni marittime - rapporti con le Organizzazioni nazionali ed internazionali dell'armamento marittimo; - istituzione di commissioni di indagine per incidenti marittimi; - coordinamento delle indagini; - rapporti con gli altri organismi investigativi marittimi esteri per lo svolgimento ed il coordinamento di investigazioni condivise o per le collaborazioni; - elaborazione delle raccomandazioni ed avvisi urgenti in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo numero 165 del 2011; - formazione ed aggiornamento del personale dipendente investigativo; - istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco degli Esperti per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati; - rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'Autorita' Giudiziaria e con gli organi di Polizia Giudiziaria e con altri Corpi Tecnici dello Stato; - relazione annuale sull'attivita' della Direzione nel settore marittimo.