Art. 4 
 
 
  Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e marittime 
 
  La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime
e' articolata in tre uffici di  livello  dirigenziale  non  generale,
denominati divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi  di
seguito indicati: 
Divisione 1 - Rapporti internazionali e istituzionali 
  - rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA); 
  - rapporti con organizzazioni internazionali operanti  nel  settore
ferroviario; 
  - rapporti con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle  Ferrovie
(ANSF); 
  - rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari  esteri
in tema di norme e regolamenti del settore; 
  - elaborazione, gestione ed aggiornamento banca dati incidentalita'
ferroviaria; 
  - relazione annuale  sull'attivita'  della  Direzione  nel  settore
ferroviario; 
  - rapporti in regime di Convenzioni con soggetti  esterni  (Polfer,
Marpol. Protezione civile, ecc.); 
  - rapporti con l'agenzia per la sicurezza marittima europea (EMSA); 
  - rapporti con altri organismi investigativi  marittimi  esteri  in
tema di norme e regolamenti del settore; 
  - rapporti con l'amministrazione marittima nazionale; 
  - rapporti con l'IMO e altre organizzazioni internazionali operanti
nel settore marittimo; 
  - elaborazione, gestione ed aggiornamento della banca dati  europea
(EMCIP)  e  della  banca  dati   dell'organizzazione   internazionale
marittima (GDISS). 
Divisione 2 - Investigazioni ferroviarie 
  - rapporti con i gestori delle reti e con le imprese ferroviarie; 
  - istituzione di commissioni di indagine per incidenti ferroviari; 
  - coordinamento delle indagini; 
  - rapporti con gli altri organismi investigativi  ferroviari  della
UE  per  lo  svolgimento  di  investigazioni  condivise  o   per   le
Collaborazioni; 
  - aggiornamento delle procedure investigative; 
  - elaborazione delle raccomandazioni in  materia  di  sicurezza  ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo numero 162 del 2007; 
  -   formazione   ed   aggiornamento   del   personale    dipendente
investigativo; 
  - istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco degli  Esperti
per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati; 
  - rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli  esperti  nominati
dall'Autorita' Giudiziaria e con gli organi di Polizia Giudiziaria; 
  -  rapporti  con  le  parti  ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto
legislativo n. 162 del 2007. 
Divisione 3 - Investigazioni marittime 
  -  rapporti  con  le  Organizzazioni  nazionali  ed  internazionali
dell'armamento marittimo; 
  - istituzione di commissioni di indagine per incidenti marittimi; 
  - coordinamento delle indagini; 
  - rapporti con gli altri organismi investigativi  marittimi  esteri
per lo svolgimento ed il coordinamento di investigazioni condivise  o
per le collaborazioni; 
  - elaborazione delle raccomandazioni ed avvisi urgenti  in  materia
di sicurezza ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo numero 165
del 2011; 
  -   formazione   ed   aggiornamento   del   personale    dipendente
investigativo; 
  - istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco degli  Esperti
per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati; 
  - rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli  esperti  nominati
dall'Autorita' Giudiziaria e con gli organi di Polizia Giudiziaria  e
con altri Corpi Tecnici dello Stato; 
  - relazione annuale  sull'attivita'  della  Direzione  nel  settore
marittimo.