Art. 13 Trasferimento dei diritti all'aiuto 1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto ed essere comunicato, a pena di inopponibilita', agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il termine stabilito dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 il trasferimento di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi e l'organismo di coordinamento, competente alla tenuta del «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convalida il trasferimento dei diritti entro i successivi cinque giorni lavorativi.