Art. 13 
 
                 Trasferimento dei diritti all'aiuto 
 
  1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto  deve  avvenire  mediante
atto scritto ed essere comunicato, a pena  di  inopponibilita',  agli
organismi  pagatori  competenti  per  territorio,  entro  il  termine
stabilito  dall'organismo  di  coordinamento  di  cui   all'art.   7,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento  di
cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  n.  1306/2013  il
trasferimento di cui al comma 1  entro  cinque  giorni  lavorativi  e
l'organismo di coordinamento, competente alla  tenuta  del  «Registro
nazionale titoli» di cui all'art. 3  del  decreto-legge  9  settembre
2005,  n.  182,  convalida  il  trasferimento  dei  diritti  entro  i
successivi cinque giorni lavorativi.