Art. 7 Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e prima assegnazione 1. Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all'organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015. 2. Diritti all'aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, come definiti dall'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1307/2013, sono assegnati agli agricoltori in attivita', ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che presentano domanda di assegnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo e che: a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l'anno 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure b) non hanno percepito pagamenti diretti per l'anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, o coltivavano vigneti, oppure c) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure d) non hanno mai avuto, in proprieta' o in affitto, diritti all'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attivita' di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli. 3. La dimensione minima per azienda di cui all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1307/2013 e' cinquemila metri quadrati. 4. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attivita' agricola, e' consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attivita' non agricola purche' quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni: a) non occupi la superficie agricola interfererendo con l'ordinaria attivita' agricola per un periodo superiore a sessanta giorni; b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale; c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali. 5. Gli ettari ammissibili di cui al comma 2 devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015. 6. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di riduzione e' fissato all'ottanta per cento per i pascoli permanenti, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine. 7. La riduzione di cui al comma 6 non si applica: a) agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda UNICA, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali; b) agli ettari ammissibili all'aiuto di proprieta' o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell'anno 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente, sono censite le pratiche tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle. 8. Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminativo che contiene alberi sparsi e' fissato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014, in cinquanta. 9. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 640/2014, si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare: a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento; b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento; c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento; d) il trenta per cento della superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto; e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non e' ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento. 10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' disposta una ricognizione preventiva delle superfici e dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto da concludersi entro il 15 aprile 2015.