Art. 7 
 
Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti  all'aiuto  e
                         prima assegnazione 
 
  1. Gli agricoltori che intendano  richiedere  i  diritti  all'aiuto
previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare  la
domanda all'organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015. 
  2. Diritti all'aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili,  come
definiti dall'art. 32, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  1307/2013,
sono assegnati agli agricoltori in attivita', ai  sensi  dell'art.  3
del presente decreto, che presentano domanda di assegnazione ai sensi
del comma 1 del presente articolo e che: 
    a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per  l'anno  2013  ai
sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure 
    b) non hanno  percepito  pagamenti  diretti  per  l'anno  2013  e
producevano ortofrutticoli, patate  da  consumo,  patate  da  seme  o
piante ornamentali su  una  superficie  minima  di  cinquemila  metri
quadrati, o coltivavano vigneti, oppure 
    c) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati diritti  all'aiuto  dalla
riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico  a  norma
dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure 
    d) non hanno mai avuto,  in  proprieta'  o  in  affitto,  diritti
all'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o del  regolamento
(CE) n. 1782/2003, e sono in grado di documentare che, al  15  maggio
2013,   esercitavano   attivita'   di   produzione,   allevamento   o
coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la  raccolta,  la
mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli. 
  3. La dimensione minima per azienda di cui all'art.  24,  paragrafo
9, del regolamento (UE) 1307/2013 e' cinquemila metri quadrati. 
  4. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013,  sugli  ettari  ammissibili,  fermo  restando   l'utilizzo
prevalente  per  un'attivita'   agricola,   e'   consentito,   previa
comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente,  svolgere
un'attivita' non agricola  purche'  quest'ultima  rispetti  tutte  le
seguenti condizioni: 
    a)  non  occupi  la  superficie   agricola   interfererendo   con
l'ordinaria attivita' agricola per un periodo  superiore  a  sessanta
giorni; 
    b) non utilizzi strutture permanenti che  interferiscano  con  lo
svolgimento dell'ordinario ciclo colturale; 
    c) consenta il mantenimento di  buone  condizioni  agronomiche  e
ambientali. 
  5. Gli ettari ammissibili  di  cui  al  comma  2  devono  essere  a
disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015. 
  6. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo  6,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, il coefficiente di riduzione e'  fissato  all'ottanta  per
cento per i pascoli permanenti, situati  ad  altitudini  superiori  a
seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a
qualsiasi altitudine. 
  7. La riduzione di cui al comma 6 non si applica: 
    a) agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati
da allevatori e pascolati con  animali  detenuti  dal  richiedente  e
appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto  mesi
prima  della  presentazione  della   domanda   UNICA,   al   medesimo
richiedente, al fine di garantire la  conservazione  dei  pascoli  in
quota e i paesaggi tradizionali; 
    b)  agli  ettari  ammissibili  all'aiuto  di   proprieta'   o   a
disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso
in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione  del
pascolo sulle medesime superfici  tramite  capi  bovini,  equini  e/o
ovicaprini di terzi costituisce una pratica  tradizionale  esercitata
prima dell'anno 2005.  Con  successivo  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  su  indicazione  della
Regione o Provincia autonoma competente,  sono  censite  le  pratiche
tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle. 
  8. Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero
massimo di alberi per ettaro di una parcella  agricola  a  seminativo
che  contiene  alberi  sparsi  e'  fissato,  ai  sensi  dell'art.  9,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014, in cinquanta. 
  9. Ai sensi dell'art. 10  del  regolamento  (UE)  n.  640/2014,  si
considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento  del
prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare: 
    a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati
e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento; 
    b) l'ottanta per cento  della  superficie  per  prati  permanenti
cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il
cinque per cento e fino al venti per cento; 
    c) il cinquanta per cento della superficie per  prati  permanenti
cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il
venti per cento e fino al cinquanta per cento; 
    d) il trenta per cento della superficie sulle quali  sono  svolte
le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
d) del presente decreto; 
    e) nei casi diversi di cui alla lettera d)  del  presente  comma,
non e' ammissibile l'intera superficie della parcella di  riferimento
con tara superiore al cinquanta per cento. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali e' disposta una ricognizione preventiva delle  superfici  e
dei  beneficiari  ammissibili  ai  regimi  di  sostegno  diretto   da
concludersi entro il 15 aprile 2015.