Art. 101 
 
 
             Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218 
 
  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 33. 
 
 
                             Filiazione 
 
  1. Lo stato di figlio e'  determinato  dalla  legge  nazionale  del
figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno  dei
genitori e' cittadino, al momento della nascita. 
  2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e
gli effetti dell'accertamento e della contestazione  dello  stato  di
figlio;   qualora   la   legge   cosi'   individuata   non   permetta
l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la
legge italiana. 
  3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla  legge  nazionale  di
uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale
legge; se tale legge non consente  la  contestazione  si  applica  la
legge italiana. 
  4. Sono di applicazione necessaria le norme  del  diritto  italiano
che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio."; 
    b) nella  rubrica  dell'articolo  35  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Le  condizioni
per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge  nazionale
del figlio al momento della nascita,  o  se  piu'  favorevole,  dalla
legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in
cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento  si
applica la legge italiana."; 
    c) all'articolo  36  le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    d) dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 36-bis. 
 
    1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si  applicano  in  ogni
caso le norme del diritto italiano che: 
      a) attribuiscono ad  entrambi  i  genitori  la  responsabilita'
genitoriale; 
      b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di  provvedere
al mantenimento del figlio; 
      c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti
limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale  in  presenza
di condotte pregiudizievoli per il figlio."; 
    e) all'articolo  38,  primo  comma,  la  parola:  "legittimo"  e'
soppressa. 
 
          Note all'art. 101: 
              Si riporta il testo degli articoli 35, 36  e  38  della
          legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema  italiano
          di diritto internazionale  privato),  come  modificati  dal
          presente decreto:: 
              "Art. 35.Riconoscimento di figlio. 
              1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio  sono
          regolate dalla legge nazionale del figlio al momento  della
          nascita, o se piu' favorevole, dalla  legge  nazionale  del
          soggetto che fa  il  riconoscimento,  nel  momento  in  cui
          questo  avviene;   se   tali   leggi   non   prevedono   il
          riconoscimento si applica la legge italiana. 
              2. La capacita' del genitore di fare il  riconoscimento
          e' regolata dalla sua legge nazionale. 
              3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla  legge
          dello Stato in cui  esso  e'  fatto  o  da  quella  che  ne
          disciplina la sostanza. " 
              "Art. 36. Rapporti tra genitori e figli. 
              1. I rapporti personali e patrimoniali tra  genitori  e
          figli,  compresa  la  responsabilita'   genitoriale,   sono
          regolati dalla legge nazionale del figlio. " 
              "Art. 38.Adozione. 
              1.  I  presupposti,  la  costituzione   e   la   revoca
          dell'adozione   sono   regolati   dal   diritto   nazionale
          dell'adottante o degli adottanti se comune o, in  mancanza,
          dal diritto  dello  Stato  nel  quale  gli  adottanti  sono
          entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel  quale
          la loro vita matrimoniale e'  prevalentemente  localizzata,
          al momento dell'adozione. Tuttavia si  applica  il  diritto
          italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione
          di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio. 
              2. E' in ogni caso  salva  l'applicazione  della  legge
          nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina  dei
          consensi che essa eventualmente richieda.".