Art. 102 Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: "legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio".
Note all'art. 102: - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), come modificato dal presente decreto: "Art. 8. Stato giuridico del nato. 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.".