Art. 102 
 
 
            Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 
 
  1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,  la  parola:
"legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio". 
 
          Note all'art. 102: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  19
          febbraio 2004,  n.40  (Norme  in  materia  di  procreazione
          medicalmente  assistita),  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
              "Art. 8. Stato giuridico del nato. 
              1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
          procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
          nati nel matrimonio o di figli  riconosciuti  della  coppia
          che ha espresso la  volonta'  di  ricorrere  alle  tecniche
          medesime ai sensi dell'articolo 6.".