Art. 102
Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40
1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola:
"legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio".
Note all'art. 102:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 19
febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 8. Stato giuridico del nato.
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia
che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche
medesime ai sensi dell'articolo 6.".