Art. 96 
 
 
          Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 
 
  1. Al regio decreto 30  marzo  1942,  n.  318,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 35. 
 
  Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di  minore  di
eta' provvede il tribunale per i minorenni."; 
    b) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 37-bis. 
 
  I  figli  maggiorenni  portatori   di   handicap   grave   previsti
dall'articolo 337-septies, secondo comma,  del  codice  civile,  sono
coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."; 
    c) all'articolo 38, primo  comma,  dopo  le  parole:  "spetta  al
giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresi',
di  competenza  del  tribunale  per  i  minorenni   i   provvedimenti
contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile."; 
    d) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 38-bis. 
 
  Quando la salvaguardia del minore e' assicurata  con  idonei  mezzi
tecnici, quali l'uso di un  vetro  specchio  unitamente  ad  impianto
citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore,
se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire  l'ascolto
del minore, in luogo diverso da quello in cui egli  si  trova,  senza
chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis,
secondo comma, del codice civile."; 
    e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali"  sono  sostituite
dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio"; 
    f) all'articolo 121 la parola: "legittimo"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato nel matrimonio"; 
    g) all'articolo 122 la parola:  "naturali"  ovunque  presente  e'
sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
    h)  all'articolo  123  la  parola:  "naturali"   e   la   parola:
"adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle  seguenti:  "nati
fuori del matrimonio"; al  quinto  comma  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa; 
    i) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 127-bis. 
 
  I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e  9  dell'articolo  87  del
codice civile sono applicabili all'affiliazione.". 
 
          Note all'art. 96: 
              - Si riporta il testo degli articoli 38, 117, 121,  122
          e 123 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318  (Disposizioni
          per  l'attuazione  del   codice   civile   e   disposizioni
          transitorie), come modificati dal presente decreto: 
 
                                   "Art. 38. 
 
              Sono di competenza del  tribunale  per  i  minorenni  i
          provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330,  332,
          333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i
          procedimenti di  cui  all'articolo  333  resta  esclusa  la
          competenza del tribunale per i  minorenni  nell'ipotesi  in
          cui  sia  in  corso,  tra  le  stesse  parti,  giudizio  di
          separazione o divorzio o giudizio  ai  sensi  dell'articolo
          316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la  durata
          del processo  la  competenza,  anche  per  i  provvedimenti
          contemplati  dalle  disposizioni   richiamate   nel   primo
          periodo, spetta al giudice ordinario.  Sono,  altresi',  di
          competenza del tribunale per i  minorenni  i  provvedimenti
          contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. 
              Sono emessi dal  tribunale  ordinario  i  provvedimenti
          relativi  ai  minori  per  i  quali  non  e'  espressamente
          stabilita  la   competenza   di   una   diversa   autorita'
          giudiziaria. Nei procedimenti in materia di  affidamento  e
          di  mantenimento  dei  minori  si  applicano,   in   quanto
          compatibili, gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile. 
              Fermo restando quanto previsto per le azioni di  stato,
          il tribunale competente provvede in ogni caso in camera  di
          consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti
          emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il  giudice
          disponga diversamente. Quando il  provvedimento  e'  emesso
          dal tribunale  per  i  minorenni,  il  reclamo  si  propone
          davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni." 
 
                                  "Art. 117. 
 
              Se il matrimonio e' stato annullato prima dell'1 luglio
          1939 ed e' stata riconosciuta la mala fede  di  entrambi  i
          coniugi, i figli nati o  concepiti  durante  il  matrimonio
          possono  acquistare  lo  stato  di  figli  nati  fuori  del
          matrimonio riconosciuti ai sensi dell'articolo 128,  ultimo
          comma, del codice con  effetto  dal  giorno  della  domanda
          giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori  o  dei
          loro eredi." 
 
                                  "Art. 121. 
 
              Le azioni di  reclamo  di  stato  di  figlio  nato  nel
          matrimonio, spettanti agli eredi che non siano  discendenti
          del figlio a norma dell'articolo 178 del codice  del  1865,
          possono  essere  continuate  quando  la  domanda  e'  stata
          proposta prima dell'1 luglio 1939." 
 
                                  "Art. 122. 
 
              Le disposizioni del codice relative  al  riconoscimento
          dei figli nati fuori del matrimonio si applicano  anche  ai
          figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939. 
              Il riconoscimento di figli nati fuori  del  matrimonio,
          compiuto prima di tale data  fuori  dei  casi  in  cui  era
          ammesso  secondo  le  leggi  anteriori,  non  puo'   essere
          annullato, se al momento in cui fu  fatto  concorrevano  le
          condizioni  per  cui   sarebbe   ammissibile   secondo   le
          disposizioni del codice. 
              Tale  riconoscimento  vale  anche  agli  effetti  delle
          successioni aperte prima  dell'1  luglio  1939,  purche'  i
          diritti successori del figlio non siano stati  esclusi  con
          sentenza  passata  in  giudicato  o  non  sia   intervenuta
          transazione tra le parti interessate o non siano  trascorsi
          tre anni  dall'apertura  della  successione  senza  che  il
          figlio abbia fatto valere  alcuna  ragione  ereditaria  sui
          beni della successione." 
 
                                  "Art. 123. 
 
              L'azione per la dichiarazione giudiziale di  paternita'
          puo' essere proposta dai figli  nati  prima  dell'1  luglio
          1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni  previste
          dall'articolo 189 del codice del 1865. L'azione puo' essere
          proposta, sempre che ricorrano tali condizioni,  anche  dai
          figli nati fuori del matrimonio  per  i  quali  e'  ammessa
          dall'articolo 278 del nuovo codice. 
              I figli nati fuori del matrimonio che si trovano  nelle
          condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269  del
          codice,  ma  che  non  possono  ottenere  la  dichiarazione
          giudiziale di paternita' perche' nati prima  dell'1  luglio
          1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. 
              Nei  casi  in  cui  l'azione   per   la   dichiarazione
          giudiziale di paternita' e' ammessa secondo  le  norme  del
          codice del 1865, essa  e'  soggetta  al  termine  stabilito
          dall'articolo 271 del nuovo codice. 
              Le disposizioni del  codice  relative  alle  forme  dei
          giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o  di
          maternita' naturale si applicano  anche  ai  figli  nati  o
          concepiti prima dell'1 luglio 1939. 
              I giudizi relativi alla dichiarazione di  paternita'  o
          di maternita' proposti prima dell'1 luglio 1939 non possono
          essere  proseguiti  se  non  e'  intervenuto   il   decreto
          contemplato dall'articolo 274 del codice stesso,  salvo  il
          caso che  si  sia  gia'  ottenuta  una  sentenza  anche  se
          interlocutoria.".