Art. 96 Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: "Art. 35. Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni."; b) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: "Art. 37-bis. I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."; c) all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile."; d) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: "Art. 38-bis. Quando la salvaguardia del minore e' assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile."; e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali" sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio"; f) all'articolo 121 la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; g) all'articolo 122 la parola: "naturali" ovunque presente e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; h) all'articolo 123 la parola: "naturali" e la parola: "adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; al quinto comma la parola: "naturale" e' soppressa; i) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente: "Art. 127-bis. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.".
Note all'art. 96: - Si riporta il testo degli articoli 38, 117, 121, 122 e 123 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), come modificati dal presente decreto: "Art. 38. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni." "Art. 117. Se il matrimonio e' stato annullato prima dell'1 luglio 1939 ed e' stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi." "Art. 121. Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima dell'1 luglio 1939." "Art. 122. Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939. Il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non puo' essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice. Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'1 luglio 1939, purche' i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione." "Art. 123. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima dell'1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 189 del codice del 1865. L'azione puo' essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli nati fuori del matrimonio per i quali e' ammessa dall'articolo 278 del nuovo codice. I figli nati fuori del matrimonio che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati prima dell'1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e' ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa e' soggetta al termine stabilito dall'articolo 271 del nuovo codice. Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939. I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita' o di maternita' proposti prima dell'1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non e' intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gia' ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.".