Art. 97 
 
 
           Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 
 
  1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole:
"patria potesta'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "responsabilita'
genitoriale"; le parole: "potesta' sul figlio" sono sostituite  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale sul figlio". 
 
          Note all'art. 97: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  21
          novembre  1967,  n.  1185  (Norme  sui  passaporti),   come
          modificato dal presente decreto: 
 
                                   "Art. 3. 
 
              Non possono ottenere il passaporto: 
                a) coloro che, essendo a norma  di  legge  sottoposti
          alla responsabilita' genitoriale o alla  potesta'  tutoria,
          siano privi dell'assenso della persona che la  esercita  e,
          nel caso di affidamento  a  persona  diversa,  dell'assenso
          anche di questa; o, in difetto,  della  autorizzazione  del
          giudice tutelare; 
                b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
          l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non
          e'  necessaria  quando  il  richiedente   abbia   l'assenso
          dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo  della
          responsabilita' genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini
          del  rilascio  del  passaporto  di  servizio,  quando   sia
          militare impiegato in missioni militari internazionali; 
                c); 
                d) coloro che debbano espiare  una  pena  restrittiva
          della liberta' personale o soddisfare una multa o  ammenda,
          salvo per questi ultimi il nulla  osta  dell'autorita'  che
          deve curare  l'esecuzione  della  sentenza,  sempreche'  la
          multa o l'ammenda non siano gia' state convertite  in  pena
          restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione
          non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione  o  2
          di arresto; 
                e) coloro che  siano  sottoposti  ad  una  misura  di
          sicurezza detentiva ovvero ad  una  misura  di  prevenzione
          prevista  dagli  articoli  3  e  seguenti  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423; 
                f); 
                g)  coloro  che,  essendo  residenti   all'estero   e
          richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio  dell'anno  in
          cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato
          la loro posizione  in  rapporto  all'obbligo  del  servizio
          militare.".