Art. 97 Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: "patria potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; le parole: "potesta' sul figlio" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale sul figlio".
Note all'art. 97: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dal presente decreto: "Art. 3. Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilita' genitoriale o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilita' genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali; c); d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f); g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.".