Art. 99 
 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194 
 
  1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,  la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale". 
 
          Note all'art. 99: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 della  legge  22
          maggio 1978, n.194  (Norme  per  la  tutela  sociale  della
          maternita'    e    sull'interruzione    volontaria    della
          gravidanza), come modificato dal presente decreto: 
              "Art.12. La richiesta di interruzione della  gravidanza
          secondo  le  procedure  della  presente  legge   e'   fatta
          personalmente dalla donna. 
              Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni,  per
          l'interruzione della gravidanza e' richiesto  l'assenso  di
          chi  esercita  sulla  donna   stessa   la   responsabilita'
          genitoriale  o  la  tutela.  Tuttavia,  nei  primi  novanta
          giorni, quando vi  siano  seri  motivi  che  impediscano  o
          sconsiglino la consultazione  delle  persone  esercenti  la
          responsabilita' genitoriale o  la  tutela,  oppure  queste,
          interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano  pareri
          tra  loro  difformi,  il   consultorio   o   la   struttura
          socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i  compiti
          e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro  sette
          giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
          parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
          giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la  donna  e
          tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e
          della relazione trasmessagli, puo'  autorizzare  la  donna,
          con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione
          della gravidanza. 
              Qualora il medico accerti l'urgenza  dell'intervento  a
          causa di un grave pericolo per la salute  della  minore  di
          diciotto  anni,  indipendentemente  dall'assenso   di   chi
          esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza
          adire il  giudice  tutelare,  certifica  l'esistenza  delle
          condizioni   che    giustificano    l'interruzione    della
          gravidanza.  Tale  certificazione  costituisce  titolo  per
          ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il
          ricovero. 
              Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi
          novanta giorni, si applicano anche alla minore di  diciotto
          anni le procedure di cui all'articolo 7,  indipendentemente
          dall'assenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale
          o la tutela.".