Art. 12 
 
 
Modifiche  alla  legge  21  novembre  1991,  n.  374  e  disposizioni
                    correttive e di coordinamento 
 
  1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e'  sostituita
dalla tabella di cui all'allegato VII. 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il giudice di pace di Aversa e' rinominato giudice di  pace
di Napoli nord.». 
  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9, commi  2-bis  e  2-ter,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 155.». 
  4. All'articolo 3, comma 5, del  decreto  legislativo  7  settembre
2012, n. 156, le parole: «con le modalita' previste dall'articolo  2,
comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374» sono sostituite  dalle
seguenti: «con le modalita' previste dal comma 3». 
 
          Note all'art. 12: 
              - La legge 21 novembre 1991, n. 374 reca:  «Istituzione
          del giudice di pace». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, comma 5, e 5
          del citato decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Modifiche alla  legge  21  novembre  1991,  n.
          374). - 1. Alla  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
                "Art. 2 (Sede e circondario degli uffici del  giudice
          di pace). - 1. Gli uffici del giudice di  pace  hanno  sede
          nei comuni di cui alla tabella  A  allegata  alla  presente
          legge, con  competenza  territoriale  sul  circondario  ivi
          rispettivamente indicato. 
              1-bis. Il giudice  di  pace  di  Aversa  e'  rinominato
          giudice di pace di Napoli nord. 
              2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio
          giudiziario  e  i  comuni   interessati,   possono   essere
          istituite  sedi  distaccate.  Con  le  medesime   modalita'
          possono essere costituiti in un unico ufficio  due  o  piu'
          uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in  cui
          ha sede l'ufficio del giudice di pace."; 
                b) e' inserita la tabella A, di  cui  all'allegato  1
          del presente decreto." 
              "Art. 3 (Pubblicazione degli elenchi e richieste  degli
          enti locali interessati). - 1.- 2. - 3. -4. (Omissis). 
              5. Qualora l'ente locale richiedente non  rispetti  gli
          impegni relativi al personale amministrativo ed alle  spese
          di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un  anno,  il
          relativo   ufficio   del    giudice    di    pace    verra'
          conseguentemente soppresso con le  modalita'  previste  dal
          comma 3 ." 
              "Art.   5   (Disposizioni   transitorie).   -   1.   Le
          disposizioni di cui agli  articoli  1,  2  e  4  acquistano
          efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui
          all'art. 3, comma 3, ovvero, nel caso in  cui  il  Ministro
          non vi abbia provveduto, decorso il  termine  di  cui  alla
          medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a
          trovare applicazione le disposizioni previgenti. 
              2. Nei sei mesi  successivi  al  termine  di  efficacia
          indicato al comma 1,  le  udienze  precedentemente  fissate
          dinanzi al giudice di pace di uno  degli  uffici  soppressi
          sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali  rinvii
          sono effettuati  dinanzi  all'ufficio  competente  a  norma
          dell'art. 1, comma 2. 
              3. Nei casi diversi da quelli di cui  al  comma  2,  e'
          fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente  a
          norma dell'art. 1, comma 2. 
              3-bis.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'art. 9, commi 2-bis  e  2-ter,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155."».