Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 acquistano efficacia alla data fissata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 4 del predetto articolo. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 11 e 12, commi 1 e 2, acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Cancellieri, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cancellieri