Art. 15
Classificazione della gravita' delle procedure
1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri
di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come:
a) non risveglio;
b) lievi;
c) moderate;
d) gravi.
2. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano
dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non
possono essere alleviati.