Art. 17
Fine della procedura
1. Una procedura si considera terminata quando non e' necessario
effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel caso di nuove
linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione
dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia
luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza,
distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello
provocato dall'inserimento di un ago.
2. Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale
interruzione della stessa il medico veterinario di cui all'articolo
24 decide se l'animale deve essere tenuto in vita o soppresso. Si
procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono
condizioni di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato
moderati o intensi. Qualora un animale debba essere mantenuto in
vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue
condizioni di salute.