Art. 14 
 
 
                     Documentazione del prodotto 
 
  1. La documentazione tecnica di cui all'articolo  7,  comma  2,  e'
redatta secondo la norma  armonizzata  EN  50581:2012,  e  successive
modificazioni. 
  2. La  documentazione  tecnica  e'  redatta  in  una  delle  lingue
ufficiali dell'Unione. 
  3. In seguito ad una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza
nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce
una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in
italiano. Qualora a un fabbricante sia  richiesta  la  documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorita'  di
vigilanza, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni. 
  4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3, la predetta autorita' di vigilanza puo' richiedere  che  il
fabbricante faccia effettuare a proprie spese  una  prova,  entro  un
termine  determinato,  da  parte  di  un  organismo  notificato   per
verificare la conformita' alle norme armonizzate e  ai  requisiti  di
cui all'articolo 4.