Art. 10 
 
Procedure amministrative relative alla  richiesta  di  autorizzazione
  preventiva e alla richiesta di rimborso dei  costi  dell'assistenza
  sanitaria transfrontaliera. 
 
  1.  Le  procedure  amministrative  relative   alla   richiesta   di
autorizzazione preventiva e alla  richiesta  di  rimborso  dei  costi
legati all' assistenza sanitaria transfrontaliera devono fondarsi  su
criteri  obiettivi,   non   discriminatori,   nonche'   necessari   e
proporzionati all'obiettivo da conseguire. 
  2. Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente accessibile
e deve garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle  domande
relative all'autorizzazione preventiva e al rimborso  dei  costi.  Le
informazioni relative a tali procedure devono essere rese pubbliche. 
  3. La domanda per la  richiesta  di  autorizzazione  preventiva  e'
presentata, con le modalita' disciplinate dal presente articolo,  per
le prestazioni di cui all' articolo 9, comma  8.  In  ogni  caso,  la
persona   assicurata   che   intende   beneficiare    dell'assistenza
transfrontaliera e del conseguente rimborso  ai  sensi  del  presente
decreto,  presenta  apposita  domanda   alla   ASL   territorialmente
competente, affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba
essere  sottoposta  ad  autorizzazione  preventiva  ai  sensi   dell'
articolo 9, comma 2, lettere b) e c), ove ricorrano le condizioni ivi
previste.  L'esito  di  tale  verifica  e'  comunicato  al   soggetto
interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda di cui al
secondo  periodo  si  intende  quale  richiesta   di   autorizzazione
preventiva ai sensi del comma 4, e  i  termini  di  cui  al  comma  7
decorrono dalla sua ricezione. 
  4. La domanda per la richiesta di  autorizzazione  preventiva  deve
essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di  residenza  su
apposito modulo fornito dalla ASL medesima e deve essere corredata da
certificazione medica. Nella domanda devono essere indicati almeno: 
    a) l'indicazione  diagnostica  o  terapeutica  e  la  prestazione
sanitaria di cui si intende usufruire; 
    b) il luogo prescelto per  la  prestazione  e  il  prestatore  di
assistenza  sanitaria  presso  cui  la  persona  assicurata   intende
recarsi. 
  5. La domanda puo' contenere eventuali altre  ulteriori  specifiche
necessarie ai fini  dell'esame  della  richiesta  dell'autorizzazione
preventiva. 
  6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e  d)  di  cui  al  comma  6
dell'articolo  9  del  presente  decreto,  la  domanda  deve   essere
assoggettata  ad  una  valutazione  clinica  effettuata   da   unita'
operative specialistiche individuate dalle ASL. 
  7. Ricevuta la domanda, la ASL, nel  termine  di  30  giorni,  deve
comunicare alla persona assicurata il provvedimento di concessione  o
il diniego all'autorizzazione preventiva. Il  termine  di  30  giorni
viene ridotto della meta' nei casi di particolare urgenza, che devono
essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione di  cui
al comma 4. 
  8. Nel provvedimento di autorizzazione la ASL  specifica  il  costo
della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al  rimborso.  Il
diniego  dell'autorizzazione   deve   essere   debitamente   motivato
indicando uno o piu' casi di cui alle lettere a), b), c) e d) di  cui
al comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto.  Se  il  diniego  e'
fondato sulla sussistenza delle condizioni  di  cui  all'articolo  9,
comma 6, lettera d), l'ASL individua e comunica alla persona  che  ha
presentato la domanda di autorizzazione il prestatore  di  assistenza
sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione
richiesta. 
  9. Oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e
giurisdizionale,  avverso  il  provvedimento  di  diniego  e'  sempre
possibile proporre istanza al direttore generale della ASL  entro  15
giorni dal ricevimento dello stesso. Il direttore generale della  ASL
si esprime nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza. 
  10. Al fine  di  ottenere  il  rimborso  dei  costi  sostenuti  per
l'assistenza sanitaria transfrontaliera, la persona assicurata, entro
60 giorni dall'erogazione della prestazione,  salvo  comprovati  casi
eccezionali, presenta  apposita  domanda  di  rimborso  alla  ASL  di
appartenenza, allegando originale della certificazione  medica  e  la
fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria. 
  11. La ASL dovra' corrispondere  il  rimborso  nel  termine  di  60
giorni dal ricevimento della richiesta.