Art. 8 
 
             Principi generali per il rimborso dei costi 
 
  1. Fatta salva l'applicabilita' del regolamento  (CE)  n.  883/2004
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  e
conformemente a quanto disposto dagli articoli 9 e  10  del  presente
decreto, i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si
e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera,  nel  rispetto
del presente decreto, sono rimborsati se e nella  misura  in  cui  la
prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni. E' fatta salva la  possibilita'  per
le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali  livelli
di assistenza regionali ulteriori. 
  2. In deroga al comma 1: 
    a) se ai pensionati e ai loro familiari  residenti  in  un  altro
Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto  in  conformita'  al
regolamento (CE) n. 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia,
l'assistenza sanitaria prevista  dal  presente  decreto  e'  prestata
senza anticipazione di costi, durante  il  soggiorno  sul  territorio
nazionale conformemente alla legislazione  in  vigore,  come  se  gli
interessati fossero residenti nel territorio nazionale; 
    b) se  l'assistenza  sanitaria  prestata  a  norma  del  presente
decreto non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata
a norma del capitolo  1  del  titolo  III  del  regolamento  (CE)  n.
883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che a norma
di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 e', in  ultima
analisi, responsabile del rimborso dei costi, i costi sono  a  carico
di detto Stato membro. Detto Stato membro puo' prendersi  carico  dei
costi relativi all'assistenza  sanitaria  applicando  i  termini,  le
condizioni, i criteri di ammissibilita' e  le  formalita'  di  natura
normativa ed amministrativa da esso stabiliti, purche'  questi  siano
compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 
  3. I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera  sono
rimborsati in misura corrispondente alle tariffe  regionali  vigenti,
al netto della compartecipazione  alla  spesa  secondo  la  normativa
vigente. In ogni caso, tale copertura  non  puo'  superare  il  costo
effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Le  regioni  comunicano
le tariffe regionali al Punto di contatto nazionale. 
  4. E' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome
di  rimborsare  eventuali  altri   costi   afferenti   all'assistenza
sanitaria transfrontaliera usufruita da  una  persona  assicurata  in
Italia, quali le spese di viaggio, alloggio e i  costi  supplementari
eventualmente sostenuti a causa di una  o  piu'  disabilita'  da  una
persona disabile che riceve assistenza sanitaria in  un  altro  Stato
dell'Unione europea conformemente al presente decreto e a  condizione
che detti costi siano adeguatamente documentati. 
  5.  I  pazienti  che   si   avvalgono   dell'assistenza   sanitaria
transfrontaliera  godono  degli  stessi  diritti  di  cui   avrebbero
beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza  in  una  situazione
analoga nel territorio nazionale. 
  6. In attuazione del comma 3, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano adottano meccanismi trasparenti per verificare  i
costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da  rimborsare  alla
persona assicurata in Italia. Tali meccanismi sono fondati su criteri
obiettivi, non discriminatori e  preventivamente  conosciuti  e  sono
applicati al pertinente livello amministrativo. 
  7. Le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il
rimborso  dei  costi  dell'assistenza   sanitaria   transfrontaliera,
compresa quella ottenuta  grazie  alla  telemedicina,  le  condizioni
relative  alla  prescrizione  della   prestazione,   i   criteri   di
ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed  amministrativa
stabilite dalla legislazione in vigore. 
  8. Per  motivi  imperativi  di  interesse  generale,  quali  quelli
riguardanti l'obiettivo di assicurare,  nel  proprio  territorio,  la
possibilita' di un accesso sufficiente  e  permanente  ad  una  gamma
equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il
controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile,  ogni  spreco
di risorse finanziarie, tecniche e umane, con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  possono   essere   adottate   misure   volte   a   limitare
l'applicazione delle norme di cui al comma  3.  Tali  misure  possono
essere limitate al territorio di una o  piu'  regioni,  o  a  singole
aziende o enti del servizio sanitario  nazionale,  e  possono  essere
adottate anche su richiesta delle regioni e delle  province  autonome
di Trento e di  Bolzano.  Le  predette  misure  sono  tempestivamente
pubblicate sul portale del Ministero della  salute  e  sui  siti  web
delle regioni e delle province autonome interessate  e  sono  oggetto
delle informazioni rese dal Punto di  contatto  nazionale,  ai  sensi
dell' articolo 7. 
  9. Fatte salve le disposizioni previste dal comma 8, le  regioni  e
le province  autonome  provvedono  affinche'  l'assistenza  sanitaria
transfrontaliera per la quale  e'  stata  concessa  un'autorizzazione
preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione. 
  10. La decisione di limitare l'applicazione del presente articolo a
norma del comma 8 e' ridotta a quanto necessario  e  proporzionato  e
non puo' costituire un  mezzo  di  discriminazione  arbitraria  o  un
ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone  o
servizi. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per il regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  al
          coordinamento dei sistemi di  sicurezza  sociale,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              L' art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
          502, e successive modificazioni (Riordino della  disciplina
          in materia sanitaria, a  norma  dell'art.  1  della  L.  23
          ottobre 1992, n. 421), recita: 
              «Art. 1. Tutela del diritto alla salute, programmazione
          sanitaria e definizione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza. 
              1. La tutela della  salute  come  diritto  fondamentale
          dell'individuo  ed   interesse   della   collettivita'   e'
          garantita, nel rispetto della  dignita'  e  della  liberta'
          della  persona  umana,  attraverso  il  Servizio  sanitario
          nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
          assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle  altre
          funzioni e attivita' svolte dagli  enti  e  istituzioni  di
          rilievo nazionale, nell'ambito  dei  conferimenti  previsti
          dal decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'
          delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. 
              2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
          le risorse finanziarie pubbliche individuate ai  sensi  del
          comma 3 e in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi
          indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, i  livelli  essenziali  e  uniformi  di  assistenza
          definiti dal Piano sanitario  nazionale  nel  rispetto  dei
          principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
          salute,  dell'equita'  nell'accesso  all'assistenza,  della
          qualita' delle cure e della  loro  appropriatezza  riguardo
          alle   specifiche   esigenze,   nonche'   dell'economicita'
          nell'impiego delle risorse. 
              3. L'individuazione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza assicurati dal Servizio sanitario  nazionale,
          per il periodo di validita' del Piano sanitario  nazionale,
          e'  effettuata  contestualmente  all'individuazione   delle
          risorse  finanziarie  destinate   al   Servizio   sanitario
          nazionale, nel rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie
          definite per  l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  nel
          Documento  di  programmazione   economico-finanziaria.   Le
          prestazioni sanitarie comprese nei  livelli  essenziali  di
          assistenza sono garantite dal Servizio sanitario  nazionale
          a titolo gratuito o con partecipazione  alla  spesa,  nelle
          forme e secondo le modalita'  previste  dalla  legislazione
          vigente. 
              4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti  di
          autocoordinamento,    elaborano     proposte     per     la
          predisposizione  del   Piano   sanitario   nazionale,   con
          riferimento  alle   esigenze   del   livello   territoriale
          considerato e alle funzioni  interregionali  da  assicurare
          prioritariamente, anche sulla base  delle  indicazioni  del
          Piano  vigente  e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
          individuati in esso  o  negli  atti  che  ne  costituiscono
          attuazione.  Le  regioni  trasmettono  al  Ministro   della
          sanita', entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  la  relazione
          annuale sullo  stato  di  attuazione  del  piano  sanitario
          regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
          per l'anno successivo. 
              5. Il Governo, su proposta del Ministro della  sanita',
          sentite  le  commissioni  parlamentari  competenti  per  la
          materia, le quali si esprimono entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione dell'atto, nonche'  le  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
          parere entro venti giorni, predispone  il  Piano  sanitario
          nazionale, tenendo conto  delle  proposte  trasmesse  dalle
          regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza  del
          piano precedente, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
          comma 4. Il Governo,  ove  si  discosti  dal  parere  delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
          adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio  1991,
          n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              6. I livelli essenziali di  assistenza  comprendono  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          relativi  alle  aree  di  offerta  individuate  dal   Piano
          sanitario  nazionale.  Tali  livelli  comprendono,  per  il
          1998-2000: 
                a) l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente  di
          vita e di lavoro; 
                b) l'assistenza distrettuale; 
                c) l'assistenza ospedaliera. 
              7. Sono  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          sanitarie  che  presentano,   per   specifiche   condizioni
          cliniche  o  di  rischio,  evidenze  scientifiche   di   un
          significativo beneficio in termini  di  salute,  a  livello
          individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
          Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
          Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza,  i
          servizi e le prestazioni sanitarie che: 
                a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
          in base  ai  principi  ispiratori  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al comma 2; 
                b)  non  soddisfano  il  principio  dell'efficacia  e
          dell'appropriatezza,  ovvero  la  cui  efficacia   non   e'
          dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
          o sono utilizzati per soggetti le cui  condizioni  cliniche
          non corrispondono alle indicazioni raccomandate; 
                c) in presenza di altre forme di assistenza  volte  a
          soddisfare  le  medesime  esigenze,   non   soddisfano   il
          principio  dell'economicita'  nell'impiego  delle  risorse,
          ovvero non garantiscono un  uso  efficiente  delle  risorse
          quanto  a  modalita'  di   organizzazione   ed   erogazione
          dell'assistenza. 
              8. Le prestazioni innovative  per  le  quali  non  sono
          disponibili sufficienti e definitive evidenze  scientifiche
          di efficacia possono essere erogate in strutture  sanitarie
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
          nell'ambito  di  appositi  programmi   di   sperimentazione
          autorizzati dal Ministero della sanita'. 
              9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale  ed
          e' adottato dal Governo entro il  30  novembre  dell'ultimo
          anno di vigenza del Piano precedente.  Il  Piano  sanitario
          nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
          la procedura di cui al comma 5. 
              10. Il Piano sanitario nazionale indica: 
                a) le aree prioritarie di intervento, anche  ai  fini
          di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
          territoriali nei confronti della salute; 
                b) i livelli essenziali di  assistenza  sanitaria  da
          assicurare per il triennio di validita' del Piano; 
                c) la quota capitaria di  finanziamento  per  ciascun
          anno di validita' del Piano e la  sua  disaggregazione  per
          livelli di assistenza; 
                d) gli indirizzi finalizzati a orientare il  Servizio
          sanitario nazionale verso il miglioramento  continuo  della
          qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
          di progetti di interesse sovra regionale; 
                e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
          l'integrazione funzionale e operativa dei servizi  sanitari
          e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; 
                f) le finalita' generali e i settori principali della
          ricerca  biomedica  e  sanitaria,  prevedendo  altresi'  il
          relativo programma di ricerca; 
                g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
          indirizzi relativi alla formazione continua del  personale,
          nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione  delle  risorse
          umane; 
                h)   le   linee   guida   e   i   relativi   percorsi
          diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
          di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo  di  modalita'
          sistematiche  di  revisione  e  valutazione  della  pratica
          clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione  dei
          livelli essenziali di assistenza; 
                i) i criteri e gli indicatori  per  la  verifica  dei
          livelli di  assistenza  assicurati  in  rapporto  a  quelli
          previsti. 
              11. I progetti obiettivo previsti dal  Piano  sanitario
          nazionale sono adottati  dal  Ministro  della  sanita'  con
          decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e con gli altri Ministri competenti per  materia,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              12. La  Relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita': 
                a) illustra le condizioni di salute della popolazione
          presente sul territorio nazionale; 
                b) descrive  le  risorse  impiegate  e  le  attivita'
          svolte dal Servizio sanitario nazionale; 
                c)  espone  i  risultati  conseguiti  rispetto   agli
          obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale; 
                d) riferisce sui risultati conseguiti  dalle  regioni
          in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; 
                e)  fornisce  indicazioni  per  l'elaborazione  delle
          politiche sanitarie e la programmazione degli interventi. 
              13. Il piano sanitario regionale rappresenta  il  piano
          strategico degli interventi per gli obiettivi di  salute  e
          il funzionamento dei servizi  per  soddisfare  le  esigenze
          specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
          agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.  Le  regioni,
          entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i  Piani
          sanitari  regionali,  prevedendo  forme  di  partecipazione
          delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma  2-bis,
          nonche' delle formazioni sociali private non  aventi  scopo
          di lucro impegnate  nel  campo  dell'assistenza  sociale  e
          sanitaria, delle organizzazioni sindacali  degli  operatori
          sanitari pubblici  e  privati  e  delle  strutture  private
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale. 
              14. Le regioni e le province  autonome  trasmettono  al
          Ministro della sanita' i  relativi  schemi  o  progetti  di
          piani sanitari allo scopo  di  acquisire  il  parere  dello
          stesso per quanto attiene alla coerenza  dei  medesimi  con
          gli indirizzi del Piano sanitario  nazionale.  Il  Ministro
          della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla  data
          di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i  servizi
          sanitari regionali. 
              15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
          per  i  servizi  sanitari  regionali,  promuove  forme   di
          collaborazione   e   linee   guida   comuni   in   funzione
          dell'applicazione coordinata del Piano sanitario  nazionale
          e   della   normativa   di   settore,   salva    l'autonoma
          determinazione regionale in ordine al loro recepimento. 
              16. La  mancanza  del  Piano  sanitario  regionale  non
          comporta l'inapplicabilita' delle  disposizioni  del  Piano
          sanitario nazionale. 
              17. Trascorso un anno dalla data di entrata  in  vigore
          del Piano sanitario nazionale senza che  la  regione  abbia
          adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non  e'
          consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
          della sanita', sentita la  regione  interessata,  fissa  un
          termine non inferiore a tre mesi per  provvedervi.  Decorso
          inutilmente tale termine, il  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia  per
          i servizi sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome,  adotta  gli  atti  necessari  per  dare
          attuazione nella  regione  al  Piano  sanitario  nazionale,
          anche mediante la nomina di commissari ad acta. 
              18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo   non
          lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
          equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla  realizzazione
          dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
          al pluralismo etico-culturale  dei  servizi  alla  persona.
          Esclusivamente  ai  fini  del  presente  decreto  sono   da
          considerarsi a  scopo  non  lucrativo  le  istituzioni  che
          svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria  e
          socio-sanitaria,  qualora  ottemperino  a  quanto  previsto
          dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
          e), f), g), e h), e  comma  6  del  decreto  legislativo  4
          dicembre  1997,  n.  460;  resta  fermo   quanto   disposto
          dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
          della predetta qualifica  non  comporta  il  godimento  dei
          benefici fiscali previsti in  favore  delle  organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
          dicembre  1997,  n.  460.  Le  attivita'  e   le   funzioni
          assistenziali delle strutture equiparate di cui  al  citato
          art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
          nazionale, sono esercitate  esclusivamente  nei  limiti  di
          quanto stabilito negli specifici accordi  di  cui  all'art.
          8-quinquies.». 
              Per il regolamento  (CE)  n.  987/2009  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,  che
          stabilisce le modalita'  di  applicazione  del  regolamento
          (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei  sistemi  di
          sicurezza sociale, si veda nelle note alle premesse.