Art. 9 
 
Assistenza  sanitaria  transfrontaliera  soggetta  ad  autorizzazione
                             preventiva 
 
  1. Il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
e' sottoposto ad autorizzazione preventiva esclusivamente per i  casi
previsti dal presente articolo  e  conformemente  a  quanto  previsto
dall'articolo 10. 
  2. L'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva  e'
limitata all'assistenza sanitaria che: 
    a)  e'  soggetta  ad  esigenze  di   pianificazione   riguardanti
l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la  possibilita'
di un accesso sufficiente e permanente ad una  gamma  equilibrata  di
cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo  dei
costi e di evitare, per  quanto  possibile  ogni  spreco  di  risorse
finanziarie, tecniche e umane e: 
      1) comporta il ricovero del paziente in  questione  per  almeno
una notte, o 
      2) richiede l'utilizzo  di  un'infrastruttura  sanitaria  o  di
apparecchiature mediche altamente specializzate e  costose,  comprese
quelle utilizzate nella diagnostica strumentale; o 
    b) richiede cure che comportano un  rischio  particolare  per  il
paziente o la popolazione; o 
    c) e' prestata da  un  prestatore  di  assistenza  sanitaria  che
potrebbe suscitare gravi  e  specifiche  preoccupazioni  quanto  alla
qualita' o alla sicurezza dell'assistenza. 
  3. Se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata  da  una
persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria
transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
l'autorizzazione preventiva e'  concessa  conformemente  al  medesimo
regolamento,  a  meno  che   la   persona   assicurata   non   chieda
diversamente. 
  4. Quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il  quale
un medico specialista abbia  formulato  un  sospetto  diagnostico  di
malattia  rara,  chiede  l'autorizzazione  preventiva,  puo'   essere
sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti
presso  un  Presidio  della  rete  nazionale  per  le  malattie  rare
individuato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio
2001, n. 279. Se non possono essere reperiti esperti all'interno  del
territorio nazionale o se il parere dell'esperto non  e'  conclusivo,
puo' essere richiesto un parere  scientifico  alla  struttura  estera
presso  cui  il  paziente  intende  recarsi   per   usufruire   della
prestazione. 
  5. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 6, lettere a), b)  e
c), l'autorizzazione preventiva  non  puo'  essere  rifiutata  quando
l'assistenza sanitaria in questione  non  puo'  essere  prestata  sul
territorio nazionale entro un termine  giustificabile  dal  punto  di
vista clinico, sulla base di una valutazione medica  oggettiva  dello
stato di salute del paziente, dell'anamnesi e del  probabile  decorso
della sua malattia, dell'intensita' del dolore e della  natura  della
sua disabilita' al momento in cui la richiesta di  autorizzazione  e'
stata fatta o rinnovata. 
  6. L'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi: 
    a) in base  ad  una  valutazione  clinica,  il  paziente  sarebbe
esposto con ragionevole certezza a un rischio per  la  sua  sicurezza
che  non  puo'  essere  considerato  accettabile,  tenuto  conto  del
potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera richiesta; 
    b)  a  causa  dell'assistenza   sanitaria   transfrontaliera   in
questione, il pubblico sarebbe esposto  con  ragionevole  certezza  a
notevoli pericoli per la sicurezza; 
    c)  l'assistenza  sanitaria  in  questione  e'  prestata  da   un
prestatore di assistenza sanitaria che  suscita  gravi  e  specifiche
preoccupazioni quanto  al  rispetto  degli  standard  e  orientamenti
relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente,
comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto
che tali standard e  orientamenti  siano  stabiliti  da  disposizioni
legislative e regolamentari o attraverso  sistemi  di  accreditamento
istituiti dallo Stato membro di cura; 
    d) l'assistenza sanitaria in questione puo' essere  prestata  nel
territorio nazionale entro un termine  giustificabile  dal  punto  di
vista clinico, tenuto presente lo stato  di  salute  e  il  probabile
decorso della malattia. 
  7. Il Punto di Contatto Nazionale mette a disposizione del pubblico
le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad  autorizzazione
preventiva  ai  fini  del  presente   decreto,   nonche'   tutte   le
informazioni relative al sistema di autorizzazione preventiva. 
  8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'  articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  le
prestazioni sottoposte ad autorizzazione  preventiva,  ai  sensi  del
comma 2, lettera a), e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse.
Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  sono  soggette  ad
autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano  il  ricovero
del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono  l'utilizzo
di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente
specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica
strumentale, con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli
articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed ai  successivi
decreti ministeriali attuativi. Resta salva la possibilita',  per  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di  sottoporre
ad autorizzazione  preventiva  ulteriori  prestazioni,  nel  rispetto
delle condizioni di cui al comma 2,  lettera  a).  Le  determinazioni
relative a tali ulteriori prestazioni  sottoposte  ad  autorizzazione
preventiva sono tempestivamente pubblicate sui siti web delle regioni
medesime e comunicate al Punto di Contatto Nazionale. 
  9. Eventuali danni alla salute, derivanti da prestazioni  sanitarie
transfrontaliere di  cui  si  siano  avvalse  persone  assicurate  in
Italia, non sono in  alcun  modo  imputabili  al  Servizio  sanitario
nazionale,   ancorche'   le   prestazioni    stesse    siano    state
preventivamente autorizzate dalle ASL ai sensi del presente  articolo
e dell'articolo 10. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per il regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  al
          coordinamento dei sistemi di  sicurezza  sociale,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Il decreto del Ministro della sanita' 18  maggio  2001,
          n.  279,  reca  «Regolamento  di  istituzione  della   rete
          nazionale  delle  malattie  rare  e  di   esenzione   dalla
          partecipazione  al   costo   delle   relative   prestazioni
          sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  b),  del
          decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124». 
              L'art.  17  della  legge  23  agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) . 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete». 
              Gli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n.  595
          (Norme per la  programmazione  sanitaria  e  per  il  piano
          sanitario triennale 1986-88), recitano: 
              «Art. 3. Prestazioni erogabili  in  forma  indiretta  e
          prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria. 
              1. Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma,  in
          forma  diretta  attraverso   le   strutture   pubbliche   o
          convenzionate. 
              2. Le leggi regionali e provinciali stabiliscono  quali
          fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma
          indiretta,  nel  caso  in  cui  le  strutture  pubbliche  o
          convenzionate  siano  nella  impossibilita'   di   erogarle
          tempestivamente in forma diretta. 
              3. Le medesime leggi stabiliscono pure le modalita' per
          accedere alle prestazioni e per ottenere il concorso  nella
          spesa sostenuta. 
              4. Il concorso nella spesa non puo', comunque, superare
          il limite massimo della tariffa prevista  per  la  medesima
          prestazione dalle convenzioni vigenti. 
              5. Con decreto del Ministro della sanita',  sentito  il
          Consiglio sanitario nazionale, previo parere del  Consiglio
          superiore di sanita', sono previsti i criteri di fruizione,
          in forma indiretta,  di  prestazioni  assistenziali  presso
          centri di altissima specializzazione all'estero  in  favore
          di cittadini italiani residenti in Italia, per  prestazioni
          che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o
          in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico. Con
          lo stesso decreto sono stabiliti i limiti  e  le  modalita'
          per il concorso nella spesa relativa a carico  dei  bilanci
          delle singole unita' sanitarie locali. Non puo' far  carico
          al fondo sanitario nazionale  la  concessione  di  concorsi
          nelle spese di carattere non strettamente sanitario. 
              6. Le regioni sono tenute  a  comunicare  al  Ministero
          della sanita', ai fini della pubblicazione nella  relazione
          annuale sullo stato sanitario del Paese, l'ammontare  delle
          erogazioni disposte  in  materia  di  assistenza  indiretta
          suddivisa per tipologie di interventi. 
              7.  Prestazioni  aggiuntive  di  assistenza   sanitaria
          possono essere deliberate dalle regioni  o  dalle  province
          autonome nel rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  25,
          ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.». 
              «Art. 5. Presidi e servizi di alta specialita'. 
              1. Si definiscono di alta specialita' le  attivita'  di
          diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono  particolare
          impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e  personale
          specificatamente formato. 
              2. L'elenco delle alte specialita' riconosciute ai fini
          dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza viene
          stabilito,  in  rapporto  a  bacini  di  utenza  di  larghe
          dimensioni, secondo i criteri del rapporto  costi-benefici,
          con  decreto  del  Ministro  della  sanita',   sentito   il
          Consiglio sanitario nazionale, previo parere del  Consiglio
          superiore di sanita', entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              3. Con lo stesso  decreto  il  Ministro  della  sanita'
          fissa: 
                a) i requisiti minimi di  personale,  attrezzature  e
          posti letto  che  le  singole  strutture,  predisposte  per
          l'esercizio delle attivita' di  alta  specialita',  debbono
          obbligatoriamente possedere; 
                b)  i  necessari  collegamenti   con   le   attivita'
          specialistiche affini o complementari che debbono  esistere
          nella medesima struttura o nel presidio nel quale si  trova
          inserita l'alta specialita'; 
                c) le caratteristiche di  professionalita'  richieste
          per il personale. 
              4. Il piano sanitario nazionale stabilisce  il  numero,
          definisce i bacini di utenza e l'attribuzione alle  regioni
          delle  strutture  preposte  all'esercizio   delle   singole
          attivita'    di    alta    specialita',    nonche'    delle
          apparecchiature ad avanzata tecnologia. 
              5. Il piano sanitario della regione o  della  provincia
          autonoma  stabilisce  la  dislocazione  territoriale  delle
          strutture sedi di attivita' o delle apparecchiature di  cui
          ai precedenti commi, ovvero indica, nel caso di  regioni  o
          di province autonome la cui popolazione  non  raggiunga  la
          dimensione di un bacino d'utenza, a  quali  sedi  di  altra
          regione o provincia sara' fatto riferimento  per  la  detta
          attivita' e per le prestazioni strumentali  ottenibili  con
          le apparecchiature di cui sopra. 
              6. Sedi preferenziali di collocazione  delle  strutture
          preposte all'esercizio delle alte specialita' o predisposte
          per  l'installazione   di   apparecchiature   ad   avanzata
          tecnologia sono  i  presidi  ospedalieri  multizonali  e  i
          policlinici universitari. 
              7. Al  fine  di  garantire  l'efficiente  gestione  dei
          presidi e delle apparecchiature di cui ai commi precedenti,
          il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
          economica (CIPE), in sede di riparto alle  singole  regioni
          del fondo sanitario nazionale sia di parte corrente, sia di
          parte  in  conto   capitale,   tiene   conto   delle   loro
          dislocazioni facendo anche  ricorso  allo  strumento  della
          compensazione per la mobilita' interregionale. 
              8. Gli elenchi di cui ai  commi  2  e  5  del  presente
          articolo  possono  essere  aggiornati  o  variati  con   la
          medesima procedura anche su richiesta delle singole regioni
          o  province  autonome   o   del   Consiglio   universitario
          nazionale.».