Art. 11 
 
 
      Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori 
 
  1. I distributori assicurano, al momento  della  fornitura  di  una
nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo
domestico,  il  ritiro  gratuito,  in  ragione  di  uno  contro  uno,
dell'apparecchiatura  usata  di  tipo  equivalente.  I  distributori,
compresi  coloro  che  effettuano  le  televendite   e   le   vendite
elettroniche,  hanno  l'obbligo  di  informare  i  consumatori  sulla
gratuita' del ritiro con modalita' chiare e di immediata  percezione,
anche tramite avvisi  posti  nei  locali  commerciali  con  caratteri
facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. 
  2. Rientra nella fase della raccolta,  come  definita  all'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, il deposito preliminare alla raccolta dei  RAEE  effettuato  dai
distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri
luoghi risultanti dalla  comunicazione  di  cui  all'articolo  3  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del  loro  trasporto  presso  i
centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni
adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera  mm),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di raccolta
autorizzati ai sensi degli  articoli  208,  213  e  216  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso impianti  autorizzati  al
trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta  consiste
nel  raggruppamento  dei  RAEE  provenienti  dai   nuclei   domestici
effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) i RAEE ritirati dai  distributori  devono  essere  avviati  ai
centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni
adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera  mm),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208,  213  e  216  del
medesimo decreto legislativo, secondo una  delle  seguenti  modalita'
alternative a scelta del distributore: ogni  tre  mesi  o  quando  il
quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500
chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti  i
3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un  anno.
Tale quantitativo e' elevato a 3.500  chilogrammi  per  ciascuno  dei
raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento  25  settembre
2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i  raggruppamenti
4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel  caso  in  cui  i  RAEE
siano ritirati  per  il  successivo  trasporto  presso  i  centri  di
raccolta  o  presso  gli  impianti   di   trattamento   adeguato   da
trasportatori iscritti  all'Albo  dei  gestori  ambientali  ai  sensi
dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; 
    b) il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato  in  luogo
idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui  i  RAEE  sono
protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento  a  mezzo  di
appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati  avendo
cura di tenere separati i  rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  della
disposizione  di  cui  all'articolo  187,  comma   1,   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.   E'   necessario   garantire
l'integrita' delle apparecchiature, adottando  tutte  le  precauzioni
atte ad evitare il deterioramento delle stesse e  la  fuoriuscita  di
sostanze pericolose. 
  3. I distributori possono effettuare  all'interno  dei  locali  del
proprio punto vendita o in prossimita' immediata di essi la  raccolta
a titolo gratuito  dei  RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici  di
piccolissime dimensioni conferiti dagli  utilizzatori  finali,  senza
obbligo di acquisto di AEE di tipo  equivalente.  Tale  attivita'  e'
obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di  AEE  al
dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti  di  raccolta  non  sono
subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione
di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al
comma 4, deve essere garantita  la  raccolta  separata  dei  RAEE  di
illuminazione  dalle  altre  categorie  di  RAEE   tramite   appositi
contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza  dei  RAEE  conferiti,
allo scopo di preservarne l'integrita' anche  in  fase  di  trasporto
fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento. 
  4. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  di  concerto  col  Ministero  dello  sviluppo
economico,  sono   disciplinate   le   modalita'   semplificate   per
l'attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori  di  cui  al
comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonche' i requisiti  tecnici
per lo svolgimento del deposito preliminare alla  raccolta  presso  i
distributori e per il trasporto. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il testo dell'articolo 183 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note all'articolo 4. 
              Il testo  dell'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          marzo  2010,   n.   65   (Regolamento   recante   modalita'
          semplificate di gestione  dei  rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori
          e  degli  installatori  di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche (AEE),  nonche'  dei  gestori  dei  centri  di
          assistenza tecnica  di  tali  apparecchiature),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  4  maggio  2010,  n.  102,  cosi'
          recita: 
              "Art.  3.   Iscrizione   all'Albo   Nazionale   Gestori
          Ambientali per le attivita' di  raccolta  e  trasporto  dei
          RAEE domestici 
              1. Le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  dei  RAEE
          domestici di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa
          iscrizione  in  un'apposita  sezione  dell'Albo   Nazionale
          Gestori Ambientali di  cui  all'articolo  212  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              2. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di  cui  al
          comma 1 i distributori presentano alla sezione regionale  o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   una
          comunicazione con  la  quale  attestano  sotto  la  propria
          responsabilita', ai sensi dell'articolo 21  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
              a) la sede dell'impresa; 
              b) l'indirizzo del punto vendita presso il  quale  sono
          raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; 
              c)  nei  casi  in  cui   il   raggruppamento   di   cui
          all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso  dai  locali
          del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale
          sono  raggruppati  i  RAEE  in  attesa  del  trasporto,  il
          nominativo o ragione sociale del proprietario  dell'area  e
          il titolo giuridico in base  al  quale  avviene  l'utilizzo
          dell'area stessa; 
              d) le tipologie di RAEE raggruppati, con  l'indicazione
          dei  relativi  codici  dell'elenco  dei  rifiuti   di   cui
          all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152; 
              e) la rispondenza ai requisiti di cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati; 
              f) gli estremi  identificativi  e  l'idoneita'  tecnica
          degli eventuali mezzi da utilizzare per  il  trasporto  dei
          RAEE; 
              g) il versamento del diritto annuale di  iscrizione  di
          cui al comma 4. 
              3.  Ai  fini  dell'iscrizione  per  le   attivita'   di
          trasporto di cui all'articolo 2 i  terzi  che  agiscono  in
          nome dei distributori presentano alla sezione  regionale  o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   una
          comunicazione con  la  quale  attestano  sotto  la  propria
          responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della  legge  n.
          241 del 1990: 
              a) la sede dell'impresa; 
              b) gli estremi del distributore per conto del quale  si
          effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del
          diverso luogo presso il quale sono raggruppati  i  RAEE  in
          attesa del trasporto; 
              c) le tipologie di RAEE trasportati, con  l'indicazione
          dei  relativi  codici  dell'elenco  dei  rifiuti   di   cui
          all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152; 
              d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
          mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; 
              e) il versamento del diritto annuale di  iscrizione  di
          cui al comma 4. 
              4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il  relativo
          provvedimento  entro  i  trenta  giorni   successivi   alla
          presentazione della comunicazione di cui ai commi  2  e  3.
          Per tali iscrizioni non e' richiesta la  prestazione  delle
          garanzie finanziarie di cui al comma  7  dell'articolo  212
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'iscrizione
          deve essere rinnovata ogni cinque anni  ed  e'  subordinata
          alla corresponsione di un  diritto  annuale  di  iscrizione
          pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi  dell'articolo  21
          del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile  1998,  n.
          406. L'impresa  e'  tenuta  a  comunicare  ogni  variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.". 
              Il testo degli articoli 187, 208, 212, 213  e  216  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art.  187.  (Divieto  di   miscelazione   di   rifiuti
          pericolosi) 
              1.  E'  vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi
          differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero  rifiuti
          pericolosi con  rifiuti  non  pericolosi.  La  miscelazione
          comprende la diluizione di sostanze pericolose. 
              2. In deroga al comma 1, la  miscelazione  dei  rifiuti
          pericolosi che non presentino la stessa  caratteristica  di
          pericolosita', tra loro o con  altri  rifiuti,  sostanze  o
          materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli  articoli
          208, 209 e 211 a condizione che: 
              a) siano rispettate le condizioni di  cui  all'articolo
          177, comma 4,  e  l'impatto  negativo  della  gestione  dei
          rifiuti sulla salute  umana  e  sull'ambiente  non  risulti
          accresciuto; 
              b) l'operazione di miscelazione sia  effettuata  da  un
          ente o da un'impresa che ha ottenuto  un'autorizzazione  ai
          sensi degli articoli 208, 209 e 211; 
              c)  l'operazione  di  miscelazione  sia  conforme  alle
          migliori tecniche disponibili di  cui  all'  articolo  183,
          comma 1, lettera nn). 
              3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
          ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256,  comma
          5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto  a
          procedere a proprie  spese  alla  separazione  dei  rifiuti
          miscelati,  qualora  sia  tecnicamente  ed   economicamente
          possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'  articolo
          177, comma 4." 
              "Art. 208. (Autorizzazione unica per i  nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti) 
              1. I soggetti che intendono realizzare e gestire  nuovi
          impianti di smaltimento o di  recupero  di  rifiuti,  anche
          pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
          competente per territorio, allegando il progetto definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di  attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti rientranti nel  campo  di  applicazione  della
          medesima,   con   particolare   riferimento   al    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
              a) procede alla valutazione dei progetti; 
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita'  del  progetto  con  quanto  previsto  dall'
          articolo 177, comma 4; 
              c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
          in materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; (674) (683) 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa  per
          un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n. 241 del 1990. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera
          m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
              c) sede dell'impianto autorizzato; 
              d) attivita' di gestione autorizzata; 
              e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
              f) quantita' autorizzate; 
              g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all' articolo 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              20. " 
              "Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali) 
              1. E' costituito, presso il Ministero  dell'ambiente  e
          tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale  gestori
          ambientali, di seguito denominato Albo,  articolato  in  un
          Comitato nazionale, con sede presso il medesimo  Ministero,
          ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso  le
          Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          dei capoluoghi di regione  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale  e
          delle Sezioni regionali  e  provinciali  durano  in  carica
          cinque anni. 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
              a) due dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
              b) uno  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
              c) uno dal Ministro della salute; 
              d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
              e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
              f) uno dal Ministro dell'interno; 
              g) tre dalle regioni; 
              h) uno dall'Unione italiana delle Camere  di  commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
              i)   otto    dalle    organizzazioni    imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
              a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio
          camerale all'uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di
          Presidente; 
              b)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
              c)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
              d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
          ambientale, designato dal Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare; 
              [e)  da  due  esperti  designati  dalle  organizzazioni
          maggiormente rappresentative delle categorie economiche;] 
              f). 
              4. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
              a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai
          quali sono prodotti i rifiuti; 
              b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti 
              c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
          mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
          conto  delle  modalita'  di  effettuazione  del   trasporto
          medesimo; 
              d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto   annuale   di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
              L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute  ad  aderire
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          procedono, in relazione a  ciascun  autoveicolo  utilizzato
          per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
          degli obblighi stabiliti dall' articolo 3, comma 6, lettera
          c), del decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare in  data  17  dicembre  2009.  La
          Sezione regionale  dell'Albo  procede,  in  sede  di  prima
          applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente  disposizione,  alla  sospensione  d'ufficio
          dall'Albo degli  autoveicoli  per  i  quali  non  e'  stato
          adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
          tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
          sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
          effetto immediato cancellato dall'Albo. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis,  comma  2,  lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
          rinnovata ogni  cinque  anni  e  non  e'  subordinata  alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
              a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
          per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
              b)   coordinamento    con    la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
              c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
          di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
              d)  ridefinizione  dei  diritti  annuali   d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
              e)  interconnessione   e   interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
              f)         riformulazione          del          sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
              g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
          del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell' articolo 7, comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              19-bis.  Sono  esclusi   dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183. 
              20. 
              21. 
              22. 
              24. 
              25. 
              26. 
              27. 
              28. " 
              "Art. 213. (Autorizzazioni integrate ambientali) 
              1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai
          sensi del decreto legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,
          sostituiscono ad ogni effetto,  secondo  le  modalita'  ivi
          previste: 
              a) le autorizzazioni di cui al presente capo; 
              b)  la   comunicazione   di   cui   all'articolo   216,
          limitatamente alle attivita' non ricadenti nella  categoria
          5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
          n. 59, che,  se  svolte  in  procedura  semplificata,  sono
          escluse  dall'autorizzazione  ambientale  integrata,  ferma
          restando la possibilita' di utilizzare  successivamente  le
          procedure semplificate previste dal capo V. 
              2. " 
              "Art. 216. (Operazioni di recupero) 
              In vigore dal 25 dicembre 2010 
              1. A condizione che siano rispettate le norme  tecniche
          e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
          1, 2 e 3, l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei
          rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. 
              15. ". 
              Per il testo dell'Allegato 1 del decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  25
          settembre 2007, n. 185, si veda nelle note all'articolo 4.