Art. 12 
 
 
              Raccolta differenziata dei RAEE domestici 
 
  1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti
dai  nuclei  domestici  come  rifiuti  urbani  misti,   mediante   il
raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo
a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 14, e di sottoporre
i RAEE raccolti al  trattamento  adeguato  di  cui  all'articolo  18,
devono essere attivate le seguenti misure ed azioni: 
    a) i Comuni  assicurano  la  funzionalita'  e  l'adeguatezza,  in
ragione della densita' della popolazione,  dei  sistemi  di  raccolta
differenziata  dei  RAEE   provenienti   dai   nuclei   domestici   e
l'accessibilita'  ai  relativi  centri  di  raccolta,  al   fine   di
permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed
ai gestori dei centri di assistenza tecnica  dei  RAEE  di  conferire
gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o  detenuti  presso
luoghi  di  raggruppamento  organizzati  dai  distributori  nel  loro
territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in  altri  Comuni  e'
consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con  il
Comune di destinazione.  Detta  convenzione  e'  obbligatoria  per  i
Comuni che non abbiano allestito  un  centro  di  raccolta  idoneo  a
ricevere i RAEE. 
    b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai commi 1 e  3
dell'articolo  11,  i  produttori,  individualmente  o  attraverso  i
sistemi collettivi cui  aderiscono,  possono  organizzare  e  gestire
sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente  decreto
legislativo. 
  2. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui alle
lettere  a)  e  b)  si  svolge  con  le  modalita'   previste   dalle
disposizioni adottate  in  attuazione  dell'articolo  183,  comma  1,
lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  ovvero,
in alternativa, con le modalita' previste agli articoli  208,  213  e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria  le
apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che
riducono lo strato di  ozono  e  gas  fluorurati  ad  effetto  serra,
lampade fluorescenti contenenti  mercurio,  pannelli  fotovoltaici  e
apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle  categorie  5  e  6
dell'Allegato III. 
  4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni  in  materia  di  tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito  di
una apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dei commi 1 e 3
dell'articolo  11  del  presente  decreto  legislativo  puo'   essere
rifiutato nel caso in cui vi sia un  rischio  di  contaminazione  del
personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso  in  cui  risulti
evidente che l'apparecchiatura  in  questione  non  contiene  i  suoi
componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di
garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno  essere
consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono
alla gestione degli stessi sulla base delle modalita'  concordate  ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera c). 
 
          Note all'art. 12: 
              Per il testo dell'articolo 183 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note all'articolo 4. 
              Il testo degli articoli 208,  213  e  216  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse, si veda nelle note all'articolo 11.