Art. 13 
 
 
            Raccolta differenziata dei RAEE professionali 
 
  1. Fatto  salvo  quanto  stabilito  all'articolo  24  del  presente
decreto,  i  produttori,  individualmente  o  attraverso  i   sistemi
collettivi  cui  aderiscono,  organizzano  e  gestiscono  sistemi  di
raccolta  differenziata  dei  RAEE  professionali,   sostenendone   i
relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture  di  cui
all'articolo 12, comma 1,  lettera  a),  previa  convenzione  con  il
Comune interessato, con oneri a proprio carico.