Art. 14 
 
 
                   Tasso di raccolta differenziata 
 
  1. Ogni anno  devono  essere  raggiunti  i  seguenti  obiettivi  di
raccolta differenziata: 
    a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio
di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai  nuclei  domestici
pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante; 
    b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo  di
raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base  del  peso
totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni  del  presente
decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del  peso  medio
delle AEE immesse sul mercato nei tre anni  precedenti.  Nel  periodo
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre  2018  il  quantitativo  dei  RAEE
raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del  tasso
finale di raccolta di cui alla lettera c); 
    c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso  minimo  di
raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle  AEE  immesse  sul
mercato nei tre  anni  precedenti  o  in  alternativa,  deve,  essere
conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso
dei RAEE prodotti nel territorio nazionale. 
  2. In attesa che la Commissione definisca  una  metodologia  comune
per calcolare il volume misurato in base al peso di RAEE prodotti, il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentita l'ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico,
puo' definire una metodologia di calcolo del  peso  totale  dei  RAEE
prodotti da applicarsi sull'intero territorio nazionale,  tenendo  in
debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione
delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. 
  3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di  cui
al presente articolo e' affidato all'ISPRA.