Art. 15 
 
 
          Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta 
 
  1. I  produttori  assicurano  il  ritiro  su  tutto  il  territorio
nazionale  dei  RAEE  depositati  nei  centri  di  raccolta  di   cui
all'articolo 12, comma 1, lettera  a),  sulla  base  delle  modalita'
definite: 
    a) da apposite convenzioni stipulate ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali; 
    b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi. 
  2. Le associazioni  di  categoria  rappresentative  dei  produttori
iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di  categoria  a
livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta,  ciascuna
tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale  Comuni  italiani
(ANCI)  e  il  Centro  di  coordinamento  stipulano  un  Accordo   di
programma, con validita' triennale, entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto legislativo. Tale  accordo  e'  rinnovato
entro il termine del 31 dicembre che precede la  scadenza  del  primo
triennio. 
  3. L'accordo di cui al comma 2 disciplina le modalita' e i tempi di
ritiro dei  RAEE  dai  centri  di  raccolta,  l'organizzazione  della
raccolta in modo omogeneo  sull'intero  territorio  nazionale  e  gli
oneri per lo svolgimento delle relative  attivita',  con  particolare
riferimento a: 
    a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi  dei
RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali; 
    b) modalita' necessarie affinche' il  ritiro  sia  effettuato  in
modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale; 
    c)  modalita'  di  gestione  dei  rifiuti  di  cui  al  comma   4
dell'articolo  12,  conferiti  ai  centri  di  raccolta,   attraverso
l'individuazione  di  impianti  idonei,  con  oneri  a   carico   dei
produttori; 
    d) premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori  sono
tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali  al  verificarsi  di
condizioni di buona operativita', sulla base dei quantitativi di RAEE
ritirati dai sistemi collettivi; 
    e) l'adeguamento  e  l'implementazione  dei  centri  di  raccolta
comunali. 
  4. Tali convenzioni non danno origine ad alcun diritto di esclusiva
in favore dei produttori. 
  5. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al  comma  2  nei
termini previsti,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare invita  le  parti  a  trovare  un'intesa  entro
sessanta giorni, decorsi i  quali,  senza  esito  positivo,  provvede
direttamente di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico.
Nelle more della stipula del primo  accordo  restano  validi  tra  le
parti gli accordi di programma gia' stipulati.