Art. 16 
 
 
     Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori 
 
  1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici  e  conferiti  presso  i
luoghi di raggruppamento gestiti dai  distributori  sono  trasportati
dai distributori: 
    a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
a), nelle modalita' indicate dal regolamento 25  settembre  2007,  n.
185; 
    b) agli impianti di trattamento adeguato o  presso  i  centri  di
raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera  b),  nel  rispetto
delle formalita' e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Le associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a
livello nazionale della distribuzione, le associazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale  delle  imprese  che
effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative
dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna  tramite
un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)  e
il  Centro  di  coordinamento,  sentito  il  Comitato  di  indirizzo,
definiscono con  accordo  di  programma  le  modalita'  di  ritiro  e
raccolta dei RAEE conferiti ai distributori  ai  sensi  dell'articolo
11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a: 
    a) i premi di efficienza, ovvero gli  importi  che  i  produttori
sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi  di  condizioni
di buona operativita' del raggruppamento, sulla base dei quantitativi
di RAEE ritirati dai sistemi collettivi; 
    b) le modalita' di supporto ai distributori, da parte del  Centro
di  coordinamento,  ai  fini  dello   svolgimento   delle   procedure
amministrative di cui alla Parte Quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  3. L'accordo ha validita' triennale, e' stipulato  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo  e  rinnovato
entro il termine del 31 dicembre che precede la  scadenza  del  primo
triennio. Si applica il comma 5 dell'articolo 15. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per i riferimenti normativi del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  25
          settembre 2007, n. 185, si veda nelle note all'articolo 4. 
              La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, citato nelle note alle premesse,  e'  citata  nelle
          note all'articolo 2.