Art. 17 
 
 
         Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti 
 
  1. La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono  essere
effettuati in  modo  da  non  pregiudicare  la  preparazione  per  il
riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire  l'integrita'  dei
RAEE al  fine  di  consentire  che  il  confinamento  delle  sostanze
pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. 
  2. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalita' di  cui  agli
articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o
alle operazioni di preparazione per  il  riutilizzo  sempreche'  tale
riutilizzo non costituisca un'elusione degli  obblighi  stabiliti  di
cui all'articolo 18, comma 2. 
  3. E' vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono  ancora
stati sottoposti al trattamento  adeguato,  anche  ai  sensi  e  agli
effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13  gennaio
2003, n. 36. 
 
          Note all'art. 17: 
              Il testo dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva  1999/31/CE
          relativa alle  discariche  di  rifiuti),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  12  marzo  2003,  n.  59,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art. 7. Rifiuti ammessi in discarica. 
              1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo
          dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: 
              a)  ai  rifiuti  inerti  il  cui  trattamento  non  sia
          tecnicamente fattibile; 
              b) ai rifiuti il cui trattamento  non  contribuisce  al
          raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  all'articolo  1,
          riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute
          umana e l'ambiente, e non risulta  indispensabile  ai  fini
          del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. 
              2. Nelle discariche per rifiuti inerti  possono  essere
          ammessi esclusivamente i rifiuti inerti  che  soddisfano  i
          criteri della normativa vigente. 
              3.  Nelle  discariche  per  i  rifiuti  non  pericolosi
          possono essere ammessi i seguenti rifiuti: 
              a) rifiuti urbani; 
              b) rifiuti non pericolosi di  qualsiasi  altra  origine
          che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti
          dalla normativa vigente; 
              c)  rifiuti  pericolosi  stabili  e  non  reattivi  che
          soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto  di
          cui al comma 5. 
              4. Nelle  discariche  per  rifiuti  pericolosi  possono
          essere ammessi solo rifiuti  pericolosi  che  soddisfano  i
          criteri fissati dalla normativa vigente. 
              5. I criteri di ammissione in discarica  sono  definiti
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome.".