Art. 17 Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti 1. La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrita' dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. 2. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo sempreche' tale riutilizzo non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti di cui all'articolo 18, comma 2. 3. E' vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, anche ai sensi e agli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Note all'art. 17: Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O., cosi' recita: "Art. 7. Rifiuti ammessi in discarica. 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. 2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. 3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5. 4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente. 5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.".