Art. 18 
 
 
                        Trattamento adeguato 
 
  1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti  ad
un trattamento adeguato. 
  2. Il trattamento  adeguato  e  le  operazioni  di  recupero  e  di
riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla  preparazione  per
il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i  liquidi  e
un  trattamento  selettivo  effettuato  in  impianti  conformi   alle
disposizioni vigenti in materia, nonche' ai requisiti tecnici e  alle
modalita' di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII  e
VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento
adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche  di  trattamento,
di recupero e di riciclaggio disponibili. 
  3. Nel caso di RAEE  contenenti  sostanze  lesive  dell'ozono  alle
operazioni  di  trattamento  si   applicano   le   disposizioni   del
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, sulle  sostanze  che  riducono  lo  strato  di
ozono, nonche' del  regolamento  (CE)  n.  842/2006,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati
ad effetto serra. 
  4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina
con  decreto  i  criteri  e  le  modalita'  tecniche  di  trattamento
ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e  le
relative modalita' di verifica, in conformita' alle norme  minime  di
qualita' definite  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 8, paragrafo 5,  della  direttiva  2012/19/UE,
entro tre mesi dalla loro adozione. 
  5. Entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui  al
comma 4, i soggetti  che  effettuano  le  operazioni  di  trattamento
devono presentare istanza per l'adeguamento  dell'autorizzazione,  ed
entro i successivi quattro mesi la Regione o  la  Provincia  delegata
rilasciano il provvedimento. In  ogni  caso,  fino  all'adozione  del
provvedimento da parte della Regione o della  Provincia  delegata,  i
soggetti istanti possono proseguire l'attivita'. 
  6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma
4 ed in ragione  di  quanto  nello  stesso  disposto,  il  Centro  di
Coordinamento procede  all'adeguamento  degli  Accordi  di  programma
stipulati ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g). 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  d'intesa  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro tre  mesi  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definite, nei limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio previsti per gli scopi di cui al presente  articolo,  misure
per  incentivare  l'introduzione  volontaria,   nelle   imprese   che
effettuano  le  operazioni  di  trattamento  dei  RAEE,  dei  sistemi
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento  (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre
2009, sull'adesione volontaria  delle  organizzazioni  a  un  sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 
 
          Note all'art. 18: 
              Il  Regolamento  (CE)  16-9-2009   n.   1005/2009   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sulle  sostanze  che
          riducono lo strato di ozono (rifusione) (Testo rilevante ai
          fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009,
          n. L 286. 
              Il  Regolamento  (CE)   17-5-2006   n.   842/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati
          ad effetto serra e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  14  giugno
          2006, n. L 161. 
              Per i riferimenti normativi alla  direttiva  2012/19/UE
          si veda nelle note alle premesse. 
              Il  Regolamento  (CE)  25-11-2009  n.   1221/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria
          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento  (CE)
          n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE  e
          2006/193/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre  2009,
          n. L 342.