Art. 18 Trattamento adeguato 1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato. 2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonche' ai requisiti tecnici e alle modalita' di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili. 3. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' del regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalita' tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalita' di verifica, in conformita' alle norme minime di qualita' definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione. 5. Entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento. In ogni caso, fino all'adozione del provvedimento da parte della Regione o della Provincia delegata, i soggetti istanti possono proseguire l'attivita'. 6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all'adeguamento degli Accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g). 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Note all'art. 18: Il Regolamento (CE) 16-9-2009 n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 286. Il Regolamento (CE) 17-5-2006 n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161. Per i riferimenti normativi alla direttiva 2012/19/UE si veda nelle note alle premesse. Il Regolamento (CE) 25-11-2009 n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.