Art. 19 
 
 
                        Obiettivi di recupero 
 
  1.  Per  conseguire  gli  obiettivi  minimi  di  recupero  di   cui
all'Allegato V, i produttori sono tenuti ad  avviare  al  trattamento
adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione
per il riutilizzo. 
  2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui Allegato  V
e' calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE  che
entrano nell'impianto di recupero, di riciclaggio o  di  preparazione
per il riutilizzo, dopo aver effettuato il  trattamento  adeguato  ai
sensi dell'articolo 18, con riguardo al recupero  o  al  riciclaggio,
per il peso di tutti  i  RAEE  raccolti  separatamente  per  ciascuna
categoria, espresso come percentuale. 
  3. Le attivita' preliminari tra cui la cernita e  il  deposito  che
precedono il recupero non sono considerate ai fini del raggiungimento
di tali obiettivi. 
  4. I titolari dei centri di raccolta annotano su  apposita  sezione
del  registro  di  cui  all'articolo  190,  comma  1,   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  il  peso  dei  RAEE,  i  loro
componenti, i materiali  e  le  sostanze  in  uscita  dai  centri  di
raccolta (output). 
  5. I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di  recupero,
di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di  RAEE  annotano
su apposita sezione del registro di cui all'articolo  190,  comma  1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso  dei  RAEE,  i
loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata  (input)  e  il
peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le  sostanze,  ovvero
il peso dei prodotti e dei  materiali  effettivamente  recuperati  in
uscita (output) dagli impianti. 
  6. Sulla base delle  informazioni  acquisite  in  adempimento  agli
obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli  impianti  comunicano
annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE  gestiti  tramite
il Modello unico di dichiarazione ambientale di  cui  alla  legge  25
gennaio 1994, n. 70, che viene opportunamente modificato.  Le  Camere
di commercio comunicano i dati relativi ai  RAEE  raccolti  ai  sensi
degli articoli 11 e 12 al Catasto telematico di cui all'articolo  189
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi  della  legge
25 gennaio 1994, n. 70. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni di cui ai commi 4  e  5  del
presente  articolo  sono  effettuate  su  una  sezione  del  registro
suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato I. A far  data  dal  16
agosto 2018 le annotazioni di  cui  ai  commi  4  e  5  del  presente
articolo sono effettuate su una sezione del registro suddivisa  nelle
categorie di cui all'Allegato III. 
  8.  Il  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,  si  applica  alla  gestione  dei  RAEE  con  specifico
riferimento agli adempimenti di cui al  comma  7,  solo  se  previsto
dalla normativa di settore, nei  limiti  e  con  le  modalita'  dalla
stessa disciplinati. 
  9.  L'ISPRA  assicura  il  monitoraggio  del  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'Allegato V e trasmette annualmente al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  relazione
sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6. 
  10. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  con  decreto  di  concerto  con  il  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Conferenza  unificata,   definisce,   nei   limiti   degli   ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di  cui  al  presente
articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di  nuove  tecnologie
di recupero, di riciclaggio e di trattamento. 
 
          Note all'art. 19: 
              Il testo dell'articolo 190 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 190. (Registri di carico e scarico) 
              1.  Sono  obbligati  alla  compilazione  e  tenuta  dei
          registri di carico e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'articolo 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli  di  cui  all'articolo
          2135 del  codice  civile  produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei  registri
          di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di  identificazione  di  cui  all'articolo  193,
          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o  della  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,
          lettera a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   'circuito
          organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione  di  cui  all'  articolo
          193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o  con  la
          copia  della  scheda  del  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2,  lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di
          destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque
          anni dalla data dell'ultima registrazione. 
              3.  I  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi si cui al comma 1, letera a), la cui  produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai
          rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei  rifiuti
          stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm),  sono  escluse
          dagli  obblighi  del  presente  articolo  limitatamente  ai
          rifiuti  non  pericolosi.  Per  i  rifiuti  pericolosi   la
          registrazione  del  carico  e  dello  scarico  puo'  essere
          effettuata  contestualmente  al  momento  dell'uscita   dei
          rifiuti  stessi  dal  centro  di  raccolta  e  in   maniera
          cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.". 
              La  legge  25  gennaio  1994,  n.  70  (Norme  per   la
          semplificazione degli adempimenti  in  materia  ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del sistema  di  ecogestione  e  di  audit  ambientale)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24. 
              Il testo dell'articolo 189 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 189. (Catasto dei rifiuti) 
              1. Il catasto dei rifiuti,  istituito  dall'articolo  3
          del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,  n.  475,  e'
          articolato in una Sezione nazionale, che ha  sede  in  Roma
          presso l'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
          ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province
          autonome di Trento e di Bolzano  presso  le  corrispondenti
          Agenzie  regionali  e  delle  province  autonome   per   la
          protezione dell'ambiente. 
              2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
          costantemente aggiornato  dei  dati  acquisiti  tramite  il
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e
          delle informazioni di cui al comma 3, anche ai  fini  della
          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti. 
              3. I comuni o loro  consorzi  e  le  comunita'  montane
          comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, secondo  le  modalita'  previste
          dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni
          relative all'anno precedente: 
              a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
          territorio; 
              b) la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel
          proprio territorio a seguito di  apposita  convenzione  con
          soggetti pubblici o privati; 
              c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei
          rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie  e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
              d) i costi di gestione  e  di  ammortamento  tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 238 ed i  proventi  provenienti  dai  consorzi
          finalizzati al recupero dei rifiuti; 
              e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
              f) le quantita' raccolte, suddivise per  materiali,  in
          attuazione degli accordi  con  i  consorzi  finalizzati  al
          recupero dei rifiuti. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 non  si  applicano
          ai comuni della regione  Campania,  tenuti  ad  aderire  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a).
          Le informazioni  di  cui  al  comma  3,  lettera  d),  sono
          trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione  diretta  tra
          il Catasto dei rifiuti e il sistema di  tracciabilita'  dei
          rifiuti nella regione Campania  di  cui  all'  articolo  2,
          comma 2-bis, del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.  172,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008, n. 210 (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma
          sono svolte nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 3,  fatta  eccezione
          per  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  d),  non  si
          applicano altresi' ai comuni di cui  all'articolo  188-ter,
          comma 2, lett. e) che aderiscono al  sistema  di  controllo
          della  tracciabilita'   dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
              6. Le  sezioni  regionali  e  provinciali  del  Catasto
          provvedono all'elaborazione dei dati  di  cui  all'articolo
          188-ter, commi 1 e  2,  ed  alla  successiva  trasmissione,
          entro trenta giorni  dal  ricevimento  degli  stessi,  alla
          Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle
          amministrazioni  regionali  e  provinciali  competenti   in
          materia rifiuti. L'Istituto superiore per la  protezione  e
          la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati  e
          ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni  interessate
          provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              7.  Per  le  comunicazioni  relative  ai   rifiuti   di
          imballaggio si applica quanto previsto  dall'articolo  220,
          comma 2.". 
              Il testo dell'articolo 188-ter del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              "Art.   188-ter.   (Sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti -SISTRI) 
              1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma  2,  lettera  a),  gli  enti  e  le  imprese
          produttori iniziali di rifiuti speciali  pericolosi  e  gli
          enti o le imprese  che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
          speciali  pericolosi  a  titolo  professionale  compresi  i
          vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o  che
          effettuano    operazioni    di    trattamento,    recupero,
          smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti  urbani
          e speciali  pericolosi,  inclusi  i  nuovi  produttori  che
          trattano o  producono  rifiuti  pericolosi.  Sono  altresi'
          tenuti  ad  aderire  al  SISTRI,  in  caso   di   trasporto
          intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
          speciali pericolosi in attesa della presa in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  navale  o  ferroviaria   o
          dell'impresa che effettua il  successivo  trasporto.  Entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, con uno o piu' decreti del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  definite  le
          modalita' di applicazione a regime del SISTRI al  trasporto
          intermodale. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis,  comma  2,  lettera  a),  su  base  volontaria   i
          produttori, i gestori e gli intermediari e  i  commercianti
          dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
          soggetti di cui al comma 1 e sono individuate,  nell'ambito
          degli enti o imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei
          rifiuti,  ulteriori  categorie  di  soggetti   a   cui   e'
          necessario  estendere  il  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di cui all'articolo 188-bis. 
              4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2, lett.  a),  i  comuni  e  le  imprese  di
          trasporto dei rifiuti urbani del territorio  della  regione
          Campania. 
              [5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo'  essere
          esteso l'obbligo di  iscrizione  al  sistema  di  controllo
          della  tracciabilita'   dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie  di
          soggetti di  cui  al  comma  2  ai  produttori  di  rifiuti
          speciali   pericolosi   che   non   sono   inquadrati    in
          un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' ai soggetti
          di cui al decreto previsto dall' articolo 6,  comma  1-bis,
          del decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.  151,  recante
          modalita'  semplificate  di   gestione   dei   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da  parte
          dei distributori e degli  installatori  di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei
          centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.] 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono  stabiliti,  nel  rispetto  delle  norme
          comunitarie, i criteri e le condizioni  per  l'applicazione
          del sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti  di  cui
          al   regolamento   (CE)   n.   1013/2006,   e    successive
          modificazioni, ivi compresa l'adozione  di  un  sistema  di
          interscambio di dati previsto dall'articolo  26,  paragrafo
          4, del predetto regolamento. Nelle more  dell'adozione  dei
          predetti decreti, sono fatti salvi gli  obblighi  stabiliti
          dal decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare in data 17  dicembre  2009,  relativi
          alla  tratta  del  territorio  nazionale  interessata   dal
          trasporto transfrontaliero. 
              7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'  articolo
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni,  e'  effettuata  la  ricognizione
          delle  disposizioni,  ivi  incluse  quelle   del   presente
          decreto, le quali, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
              8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, connesse,  rispettivamente,
          alla difesa e alla sicurezza  militare  dello  Stato,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al  soccorso
          pubblico e alla difesa civile, le procedure e le  modalita'
          con le quali il sistema di controllo  della  tracciabilita'
          dei  rifiuti  (SISTRI)  si  applica   alle   corrispondenti
          Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dell'economia e delle  finanze  e,  per
          quanto di rispettiva competenza, del Ministro della  difesa
          e del Ministro dell'interno, da adottare entro  120  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              9. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   potranno   essere
          individuate modalita'  semplificate  per  l'iscrizione  dei
          produttori di rifiuti pericolosi al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'
          articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
              10. Nel  caso  di  produzione  accidentale  di  rifiuti
          pericolosi  il  produttore  e'  tenuto  a  procedere   alla
          richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
          dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti.".