Art. 11 
 
 
               Disposizioni in materia di impugnazioni 
                    e di restituzione nel termine 
 
  1. Alla lettera d) del comma 2  dell'articolo  585  del  codice  di
procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le  parole:  «per
l'imputato contumace e» sono soppresse. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura  penale  e'
abrogato. 
  3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5
e' inserito il seguente: 
    «5-bis.  Nei  casi  in  cui   si   sia   proceduto   in   assenza
dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere  ai
sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di
appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli
atti al giudice  di  primo  grado.  Il  giudice  di  appello  annulla
altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al  giudice
di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta
ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». 
  4. All'articolo 623, comma 1, del codice di  procedura  penale,  la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) se e' annullata una sentenza di condanna  nei  casi  previsti
dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone
che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado». 
  5. Dopo l'articolo  625-bis  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). - 1. Il  condannato  o
il  sottoposto  a  misura  di  sicurezza  con  sentenza  passata   in
giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la
durata del processo,  puo'  chiedere  la  rescissione  del  giudicato
qualora provi che  l'assenza  e'  stata  dovuta  ad  una  incolpevole
mancata conoscenza della celebrazione del processo. 
  2.  La  richiesta  e'  presentata,  a  pena  di   inammissibilita',
personalmente dall'interessato o da un difensore  munito  di  procura
speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583,  comma  3,  entro
trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 
  3. Se accoglie la richiesta,  la  Corte  di  cassazione  revoca  la
sentenza e dispone la trasmissione degli atti  al  giudice  di  primo
grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». 
  6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. L'imputato condannato con decreto penale, che  non  ha  avuto
tempestivamente   effettiva   conoscenza   del   provvedimento,    e'
restituito, a sua richiesta, nel termine  per  proporre  opposizione,
salvo che vi abbia volontariamente rinunciato». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 585 del
          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.  585.  (Termini   per   l'impugnazione).   -   1.
          (Omissis). 
              2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: 
                a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di
          deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento
          in camera di consiglio; 
                b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando
          e' redatta anche la motivazione, per  tutte  le  parti  che
          sono  state  o  che  debbono  considerarsi   presenti   nel
          giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; 
              c) dalla scadenza del termine stabilito dalla  legge  o
          determinato dal giudice  per  il  deposito  della  sentenza
          ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548  comma  2,  dal
          giorno  in  cui  e'   stata   eseguita   la   comunicazione
          dell'avviso di deposito; 
                d)  dal  giorno  in  cui   e'   stata   eseguita   la
          comunicazione dell'avviso di deposito  con  l'estratto  del
          provvedimento, per il procuratore generale presso la  corte
          di appello rispetto ai provvedimenti emessi in  udienza  da
          qualsiasi giudice della sua  circoscrizione  diverso  dalla
          corte di appello. 
                3. - 4. - 5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 603 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.      603.      (Rinnovazione      dell'istruzione
          dibattimentale).  -  1.  Quando  una  parte,  nell'atto  di
          appello o nei motivi presentati a norma  dell'articolo  585
          comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove gia' acquisite
          nel dibattimento di primo grado  o  l'assunzione  di  nuove
          prove, il giudice se ritiene di  non  essere  in  grado  di
          decidere allo stato degli  atti,  dispone  la  rinnovazione
          dell'istruzione dibattimentale. 
              2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte  dopo
          il  giudizio  di  primo  grado,  il  giudice   dispone   la
          rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale  nei   limiti
          previsti dall'articolo 495 comma 1. 
              3. La rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale  e'
          disposta di ufficio se il giudice la ritiene  assolutamente
          necessaria. 
              4. (abrogato). 
              5.   Il   giudice   provvede   con    ordinanza,    nel
          contraddittorio delle parti. 
              6. Alla  rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale,
          disposta  a  norma  dei  commi   precedenti,   si   procede
          immediatamente. In caso di impossibilita', il  dibattimento
          e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 604 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 604. (Questioni di nullita'). - 1. Il giudice  di
          appello, nei casi previsti dall'articolo 522,  dichiara  la
          nullita' in tutto o in parte  della  sentenza  appellata  e
          dispone la trasmissione degli  atti  al  giudice  di  primo
          grado, quando vi e' stata condanna per un  atto  diverso  o
          applicazione di una circostanza aggravante per la quale  la
          legge stabilisce una  pena  di  specie  diversa  da  quella
          ordinaria del reato o  di  una  circostanza  aggravante  ad
          effetto  speciale,  sempre   che   non   vengano   ritenute
          prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 
              2. Quando sono state ritenute prevalenti o  equivalenti
          circostanze attenuanti o sono state  applicate  circostanze
          aggravanti diverse da  quelle  previste  dal  comma  1,  il
          giudice  di  appello  esclude  le  circostanze  aggravanti,
          effettua, se occorre, un nuovo giudizio di  comparazione  e
          ridetermina la pena. 
              3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente
          o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara  nullo
          il  relativo  capo  della  sentenza  ed  elimina  la   pena
          corrispondente, disponendo che del provvedimento  sia  data
          notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni. 
              4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullita'
          indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullita'
          del provvedimento che dispone il giudizio o della  sentenza
          di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli  atti
          al  giudice  che  procedeva  quando  si  e'  verificata  la
          nullita'. Nello stesso modo il giudice provvede se  accerta
          una delle nullita' indicate nell'articolo 180 che  non  sia
          stata  sanata  e  da  cui  sia  derivata  la  nullita'  del
          provvedimento che dispone il giudizio o della  sentenza  di
          primo grado. 
              5. Se si tratta di altre nullita' che  non  sono  state
          sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione
          degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita',  decidere
          nel merito,  qualora  riconosca  che  l'atto  non  fornisce
          elementi necessari al giudizio. 
              5-bis. Nei casi in cui  si  sia  proceduto  in  assenza
          dell'imputato, se vi e' la  prova  che  si  sarebbe  dovuto
          provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter  o  dell'articolo
          420-quater, il giudice  di  appello  dichiara  la  nullita'
          della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di
          primo grado. Il giudice  di  appello  annulla  altresi'  la
          sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di
          primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata
          dovuta  ad  una  incolpevole   mancata   conoscenza   della
          celebrazione  del  processo  di  primo  grado.  Si  applica
          l'articolo 489, comma 2. 
              6. Quando il giudice di primo grado ha  dichiarato  che
          il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere
          iniziata o proseguita, il giudice di appello, se  riconosce
          erronea  tale   dichiarazione,   ordina,   occorrendo,   la
          rinnovazione del dibattimento e decide nel merito. 
              7. Quando il giudice di  primo  grado  ha  respinto  la
          domanda di oblazione, il giudice di appello,  se  riconosce
          erronea tale decisione, accoglie la domanda  e  sospende  l
          dibattimento fissando un termine massimo  non  superiore  a
          dieci giorni per il pagamento delle  somme  dovute.  Se  il
          pagamento  avviene  nel  termine,  il  giudice  di  appello
          pronuncia sentenza di proscioglimento. 
              8. Nei casi  previsti  dal  comma  1,  se  annulla  una
          sentenza della corte di assise o del tribunale  collegiale,
          il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
          altra sezione della stessa corte o dello  stesso  tribunale
          ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini.
          Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o  di  un
          giudice   per   le   indagini   preliminari,   dispone   la
          trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia  il
          giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la
          sentenza annullata.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 623 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 623.(Annullamento con rinvio).  -  1.  Fuori  dei
          casi previsti dagli articoli 620 e 622: 
                a)  se  e'  annullata  un'ordinanza,  la   corte   di
          cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al  giudice
          che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi  alla
          sentenza di annullamento; 
                b) se e' annullata una sentenza di condanna nei  casi
          previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di
          cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al  giudice
          di primo grado; 
                c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise
          di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di
          assise o di un tribunale  in  composizione  collegiale,  il
          giudizio e' rinviato  rispettivamente  a  un'altra  sezione
          della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza,
          alla corte o al tribunale piu' vicini; 
                d) se  e'  annullata  la  sentenza  di  un  tribunale
          monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la
          corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
          medesimo  tribunale;  tuttavia,  il  giudice  deve   essere
          diverso  da  quello  che   ha   pronunciato   la   sentenza
          annullata.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 625-bis del  codice
          di procedura penale: 
              «Art.  625-bis.  (Ricorso  straordinario   per   errore
          materiale o di fatto).  -  1.  E'  ammessa,  a  favore  del
          condannato, la  richiesta  per  la  correzione  dell'errore
          materiale  o   di   fatto   contenuto   nei   provvedimenti
          pronunciati dalla corte di cassazione. 
              2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale  o
          dal  condannato,  con  ricorso  presentato  alla  corte  di
          cassazione  entro  centottanta  giorni  dal  deposito   del
          provvedimento. La presentazione del  ricorso  non  sospende
          gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di  eccezionale
          gravita',  la   corte   provvede,   con   ordinanza,   alla
          sospensione. 
              3. L'errore materiale di cui al  comma  1  puo'  essere
          rilevato dalla corte  di  cassazione,  d'ufficio,  in  ogni
          momento. 
              4. Quando la richiesta e' proposta  fuori  dell'ipotesi
          prevista al comma 1 o, quando essa riguardi  la  correzione
          di un errore di fatto, fuori del termine previsto al  comma
          2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche
          d'ufficio, ne dichiara  con  ordinanza  l'inammissibilita';
          altrimenti  procede  in  camera  di  consiglio,   a   norma
          dell'articolo 127 e, se accoglie  la  richiesta,  adotta  i
          provvedimenti necessari per correggere l'errore .». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 175 del
          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 175. (Restituzione nel termine). - 1. (Omissis). 
              2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha
          avuto    tempestivamente    effettiva    conoscenza     del
          provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel  termine
          per   proporre   opposizione,   salvo    che    vi    abbia
          volontariamente rinunciato. 
              2-bis. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. (Omissis).».