Art. 13 
 
 
           Modalita' e termini di comunicazione e gestione 
             dei dati relativi all'assenza dell'imputato 
 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti  le
modalita' e i termini secondo i  quali  devono  essere  comunicati  e
gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per
assenza dell'imputato,  al  decreto  di  citazione  in  giudizio  del
medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria.