Art. 15 
 
Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi
  carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
  14 novembre 2002, n. 313 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3  (L),  comma  1,  dopo  la  lettera   i-bis),
introdotta dall'art. 6 della presente legge, e' inserita la seguente: 
      «i-ter)  i  provvedimenti  con  cui  il  giudice   dispone   la
sospensione del procedimento ai sensi  dell'articolo  420-quater  del
codice di procedura penale»; 
    b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la
seguente: 
      «l-bis)  ai  provvedimenti  con  cui  il  giudice  dispone   la
sospensione del procedimento ai sensi  dell'articolo  420-quater  del
codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          novembre 2002, n. 313, vedi nelle note all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 3 del citato decreto Presidente  della
          Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,  vedi  nelle  note
          all'articolo 6. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  5  del
          citato decreto  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
          2002, n. 313, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Eliminazione  delle  iscrizioni)  -  1.   Le
          iscrizioni nel  casellario  giudiziale  sono  eliminate  al
          compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte  della
          persona alla quale si riferiscono. 
              2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: 
                a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito  di
          revisione, o a  norma  dell'articolo  673,  del  codice  di
          procedura penale; 
                b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti  o
          non esecutivi o dei quali e' stata sospesa  l'esecuzione  o
          disposta   la   restituzione   nel   termine,   ai    sensi
          dell'articolo 670, del codice di procedura penale; 
                c) ai provvedimenti giudiziari di  proscioglimento  o
          di non luogo a  procedere  per  difetto  di  imputabilita',
          trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in  caso
          di contravvenzione dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere,
          dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione; 
                d)  ai  provvedimenti  giudiziari  di  condanna   per
          contravvenzioni per le quali  e'  stata  inflitta  la  pena
          dell'ammenda, salvo  che  sia  stato  concesso  alcuno  dei
          benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice  penale,
          trascorsi dieci anni dal giorno in cui  la  pena  e'  stata
          eseguita ovvero si e' in altro modo estinta; 
                e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
          difetto  di  imputabilita'  emessi  dal  giudice  di  pace,
          trascorsi tre anni dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile; 
                f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
          difetto di imputabilita' relativi ai  reati  di  competenza
          del  giudice  di  pace,  emessi  da  un  giudice   diverso,
          limitatamente alle  iscrizioni  concernenti  questi  reati,
          trascorsi tre anni dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile; 
                g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal
          giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
          sanzione e' stata eseguita se e'  stata  inflitta  la  pena
          pecuniaria, o dieci anni se  e'  stata  inflitta  una  pena
          diversa, se nei periodi indicati non e' stato  commesso  un
          ulteriore reato; 
                h) ai provvedimenti giudiziari di  condanna  relativi
          ai reati di competenza del giudice di  pace  emessi  da  un
          giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti
          questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno  in  cui  la
          sanzione e' stata eseguita se e'  stata  inflitta  la  pena
          pecuniaria, o dieci anni se  e'  stata  inflitta  una  pena
          diversa, se nei periodi indicati non e' stato  commesso  un
          ulteriore reato; 
                i)  ai   provvedimenti   giudiziari   con   i   quali
          l'imprenditore e' stato  dichiarato  fallito  ed  e'  stato
          chiuso il fallimento, quando il fallimento e' revocato  con
          provvedimento definitivo; 
                l) ai  provvedimenti  amministrativi  di  espulsione,
          quando  sono  annullati  con  provvedimento  giudiziario  o
          amministrativo definitivo. 
                l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la
          sospensione  del  procedimento   ai   sensi   dell'articolo
          420-quater  del  codice  di  procedura  penale,  quando  il
          provvedimento e' revocato. 
              3. Se sono  state  applicate  misure  di  sicurezza,  i
          termini previsti dal comma 2  decorrono  dalla  data  della
          revoca della misura di sicurezza  e,  se  questa  e'  stata
          applicata o sostituita  con  provvedimento  giudiziario  di
          esecuzione, e'  eliminata  anche  l'iscrizione  relativa  a
          quest'ultimo. 
              4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a
          minori  di  eta'   sono   eliminate   al   compimento   del
          diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono,
          eccetto quelle relative al  perdono  giudiziale,  che  sono
          eliminate al compimento del ventunesimo  anno,  ed  eccetto
          quelle  relative  ai  provvedimenti  di  condanna  a   pena
          detentiva, anche se condizionalmente sospesa.».