Art. 9 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
                  in materia di udienza preliminare 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale,  le
parole:  «non  comparendo  sara'  giudicato   in   contumacia»   sono
sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia,  si  applicheranno
le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter,  420-quater  e
420-quinquies». 
  2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero
o detenuto, non e' presente all'udienza  e,  anche  se  impedito,  ha
espressamente rinunciato ad assistervi, il  giudice  procede  in  sua
assenza. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice  procede
altresi' in assenza dell'imputato  che  nel  corso  del  procedimento
abbia dichiarato o  eletto  domicilio  ovvero  sia  stato  arrestato,
fermato o sottoposto a misura  cautelare  ovvero  abbia  nominato  un
difensore di fiducia, nonche' nel  caso  in  cui  l'imputato  assente
abbia   ricevuto   personalmente   la    notificazione    dell'avviso
dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e'  a
conoscenza del procedimento o si e'  volontariamente  sottratto  alla
conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato  dal
difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e'  considerato
presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula
di udienza o che, presente ad una udienza,  non  compare  ad  udienze
successive. 
  4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e'
revocata  anche  d'ufficio  se,  prima  della  decisione,  l'imputato
compare. Se l'imputato fornisce  la  prova  che  l'assenza  e'  stata
dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della  celebrazione  del
processo, il giudice rinvia  l'udienza  e  l'imputato  puo'  chiedere
l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421,  comma
3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato  ha  diritto  di
formulare richiesta  di  prove  ai  sensi  dell'articolo  493.  Ferma
restando in ogni caso la validita' degli atti  regolarmente  compiuti
in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la  rinnovazione  di
prove gia' assunte.  Nello  stesso  modo  si  procede  se  l'imputato
dimostra che versava nell'assoluta impossibilita'  di  comparire  per
caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che  la
prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa. 
  5. Il  giudice  revoca  altresi'  l'ordinanza  e  procede  a  norma
dell'articolo  420-quater  se  risulta  che  il   procedimento,   per
l'assenza  dell'imputato,  doveva  essere  sospeso  ai  sensi   delle
disposizioni di tale articolo». 
  3.  L'articolo  420-quater  del  codice  di  procedura  penale   e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  420-quater   (Sospensione   del   processo   per   assenza
dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e
420-ter e fuori delle ipotesi di  nullita'  della  notificazione,  se
l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone  che
l'avviso sia notificato all'imputato  personalmente  ad  opera  della
polizia giudiziaria. 
  2. Quando la  notificazione  ai  sensi  del  comma  1  non  risulta
possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma
dell'articolo 129, il giudice dispone con  ordinanza  la  sospensione
del  processo  nei  confronti  dell'imputato  assente.   Si   applica
l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non  si  applica  l'articolo  75,
comma 3. 
  3.  Durante  la  sospensione  del  processo,  il  giudice,  con  le
modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a  richiesta  di
parte, le prove non rinviabili». 
  4. L'articolo 420-quinquies  del  codice  di  procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca  della
sospensione del processo). -  1.  Alla  scadenza  di  un  anno  dalla
pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo  420-quater,
o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone  nuove
ricerche dell'imputato  per  la  notifica  dell'avviso.  Analogamente
provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il  procedimento
non abbia ripreso il suo corso. 
  2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: 
    a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; 
    b) se l'imputato  ha  nel  frattempo  nominato  un  difensore  di
fiducia; 
    c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato
e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; 
    d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 
  3. Con l'ordinanza di revoca della  sospensione  del  processo,  il
giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo  che  l'avviso
sia notificato all'imputato e al  suo  difensore,  alle  altre  parti
private  e  alla  persona  offesa,  nonche'  comunicato  al  pubblico
ministero. 
  4.  All'udienza  di  cui  al  comma  3  l'imputato  puo'  formulare
richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 419
          del codice  di  procedura  penale,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 419. (Atti introduttivi).  -  1.  Il  giudice  fa
          notificare all'imputato e alla persona offesa, della  quale
          risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso  del
          giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
          di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
          l'avvertimento all'imputato che , qualora non  compaia,  si
          applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
          420-ter, 420-quater e 420-quinquies. 
              2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).».