Art. 18 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. Le domande di cui all'articolo 17 sono presentate direttamente o
tramite  posta  elettronica  certificata  ovvero  inviate  con  plico
raccomandato con avviso di  ricevimento  dai  soggetti  di  cui  agli
articoli 3, 6, 7, 8 e 13, comma 2, della legge 23 febbraio  1999,  n.
44, o da quelli di cui all'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della  legge
7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale  si  e'
verificato l'evento lesivo ovvero si e' consumato il delitto. 
  2. La data di  presentazione  o  di  spedizione  delle  domande  e'
immediatamente comunicata dal prefetto al  Comitato  di  solidarieta'
antiracket e antiusura, unitamente alle generalita'  del  richiedente
ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in
ordine  cronologico,  in  un  apposito  elenco   informatico   tenuto
dall'ufficio di cui all'articolo 3. 
  3. La  Prefettura  competente  costituisce  l'unita'  organizzativa
responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si trascrivono i testi degli artt. 3, 6, 7 e 8  della
          citata legge 23 febbraio 1999, n, 44: 
              "Art.  3.  (Elargizione  alle  vittime   di   richieste
          estorsive).  - 1. L'elargizione e' concessa agli  esercenti
          un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
          comunque economica, ovvero una libera arte  o  professione,
          che subiscono un evento lesivo in  conseguenza  di  delitti
          commessi allo scopo di costringerli ad aderire a  richieste
          estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti,  o  per
          ritorsione alla mancata adesione a tali  richieste,  ovvero
          in  conseguenza  di  situazioni  di   intimidazione   anche
          ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno  a
          beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un
          danno   sotto   forma   di   mancato   guadagno    inerente
          all'attivita' esercitata. 
              1-bis.   Fermo   quanto   previsto   dall'articolo   4,
          l'elargizione e' consentita anche in  favore  del  soggetto
          dichiarato fallito, previo parere  favorevole  del  giudice
          delegato  al  fallimento,  a  condizione  che  il  medesimo
          soggetto non abbia riportato condanne per i  reati  di  cui
          agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, ovvero per delitti contro  il  patrimonio,  l'economia
          pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta
          riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e  seguenti  del
          codice penale, ne' sia indagato o imputato per  gli  stessi
          reati. In tale ultimo caso la concessione  dell'elargizione
          non e' consentita e, ove sia  stata  disposta,  e'  sospesa
          fino all'esito dei relativi procedimenti. 
              1-ter. Le somme erogate  a  titolo  di  elargizione  ai
          sensi del  comma  1-bis  non  sono  imputabili  alla  massa
          fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute  del  soggetto
          fallito  e   sono   vincolate,   quanto   a   destinazione,
          esclusivamente all'utilizzo secondo  le  finalita'  di  cui
          all'articolo  15.  Il  ricavato  netto  e'  per  la   meta'
          acquisito dal  curatore  quale  attivo  sopravveniente  del
          fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato  a
          fini produttivi e di investimento. 
              2. Ai soli fini della presente  legge  sono  equiparate
          alle richieste estorsive le condotte  delittuose  che,  per
          circostanze  ambientali  o  modalita'   del   fatto,   sono
          riconducibili a  finalita'  estorsive,  purche'  non  siano
          emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per
          il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso  le
          indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito  il
          pubblico  ministero  competente,  che  esprime  il  proprio
          parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento
          relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in  cui
          il pubblico ministero non esprima  il  parere  nel  termine
          suddetto ovvero nel  caso  in  cui  il  pubblico  ministero
          comunichi che all'espressione del parere  osta  il  segreto
          relativo alle indagini." 
              "Art. 6. (Elargizione agli appartenenti ad associazioni
          di  solidarieta').  -  1.  L'elargizione,  sussistendo   le
          condizioni di cui all'articolo 4, e'  concessa  anche  agli
          appartenenti ad associazioni od  organizzazioni  aventi  lo
          scopo di prestare  assistenza  e  solidarieta'  a  soggetti
          danneggiati da attivita' estorsive, i quali: 
                a) subiscono un  danno  a  beni  mobili  o  immobili,
          ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi
          al fine di  costringerli  a  recedere  dall'associazione  o
          dall'organizzazione  o   a   cessare   l'attivita'   svolta
          nell'ambito delle medesime, ovvero per  ritorsione  a  tale
          attivita'; 
                b)    subiscono    quali    esercenti    un'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,   artigianale   o   comunque
          economica, ovvero una libera arte o professione, un  danno,
          sotto forma  di  mancato  guadagno  inerente  all'attivita'
          esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla  lettera
          a) ovvero di situazioni di intimidazione  anche  ambientale
          determinate dalla perdurante appartenenza  all'associazione
          o all'organizzazione." 
              "Art.  7.  (Elargizione  ad  altri  soggetti).   -   1.
          L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi  da
          quelli indicati negli articoli 3 e 6, che,  in  conseguenza
          dei  delitti  previsti  nei  medesimi  articoli,  subiscono
          lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o  immobili
          di loro proprieta', o sui quali vantano un diritto reale di
          godimento. 
              2. L'elargizione e' concessa alle  medesime  condizioni
          stabilite per l'esercente l'attivita'. 
              3. Ai fini della  quantificazione  dell'elargizione  si
          tiene conto del  solo  danno  emergente  ovvero  di  quello
          derivante da lesioni personali." 
              "Art. 8. (Elargizione  ai  superstiti).  -  1.  Se,  in
          conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i
          soggetti ivi indicati perdono  la  vita,  l'elargizione  e'
          concessa, nell'ordine, ai soggetti di  seguito  elencati  a
          condizione che la  utilizzino  in  un'attivita'  economica,
          ovvero in una libera arte o professione, anche al di  fuori
          del territorio di residenza: 
                a) coniuge e figli; 
                b) genitori; 
                c) fratelli e sorelle; 
                d) convivente more  uxorio  e  soggetti,  diversi  da
          quelli indicati nelle lettere a), b) e c),  conviventi  nei
          tre anni precedenti l'evento a carico della persona. 
              2.  Fermo  restando  l'ordine  indicato  nel  comma  1,
          nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e
          c), l'elargizione e' ripartita, in caso di concorso di piu'
          soggetti,  secondo  le   disposizioni   sulle   successioni
          legittime stabilite dal codice civile. 
              3. L'elargizione e' concessa alle  medesime  condizioni
          stabilite per la persona deceduta.". 
              - Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della  citata
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle  note  all'art.
          2. 
              - Per il testo dell'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della
          citata legge 7 marzo  1996,  n.  108  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
               - Per il testo dell'articolo 4 della  citata  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e per la rubrica della  legge  si  veda
          nelle note all'articolo 9.