Art. 19 
 
 
       Contenuto e documentazione della domanda di elargizione 
 
  1. La domanda per  la  concessione  dell'elargizione,  sottoscritta
dall'interessato, contiene: 
    a) la dichiarazione di essere vittima di richieste  estorsive  ai
sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999,
n. 44, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo; 
    b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui  e'
conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive  ovvero  della
data in cui l'interessato ha  avuto  conoscenza  di  quanto  indicato
all'articolo 17, comma 1; 
    c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste  estorsive
o di aver cessato di aderire, specificandone la data,  alle  predette
richieste; 
    d) la dichiarazione di non versare  in  alcuna  delle  situazioni
ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge
23 febbraio 1999, n. 44, di aver riferito all'autorita' giudiziaria o
di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza,  ovvero
la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui  all'articolo  4,
comma 2, della predetta legge; 
    e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e  dei  fatti  e
delle circostanze da cui si desuma il relativo  nesso  di  causalita'
con il delitto o con situazioni di  intimidazione  ambientale  aventi
finalita' estorsive; 
    f)  nei  casi  in  cui  nella  quantificazione  del  danno  siano
dichiarati   mancati   guadagni,   l'indicazione   della   situazione
reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti
l'evento  lesivo  ovvero,  se  si  tratta  di  danno  conseguente   a
intimidazione ambientale, precedenti  le  richieste  estorsive;  tale
indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di
inizio dell'attivita'; 
    g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta; 
    h) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta  a
titolo di provvisionale; 
    i) la dichiarazione circa l'eventuale  presentazione  di  istanza
per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20  ottobre  1990,  n.
302, e successive  modificazioni,  specificando  se,  per  lo  stesso
evento  lesivo,  siano  state  ricevute  provvidenze  conferibili  in
applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo
ammontare. 
  2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: 
    a)  in  caso  di  copertura  assicurativa,  copia  delle  polizze
assicurative sottoscritte  dall'interessato  o  di  cui  comunque  il
medesimo sia beneficiario; 
    b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante
le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo; 
    c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica
o da societa', rispettivamente  copia  della  documentazione  fiscale
ovvero copia dei bilanci relativi ai  due  anni  precedenti  l'evento
lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita'  e'
piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita'; 
    d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento  atto  a
comprovare i motivi della richiesta; 
    e) la dichiarazione di  consenso  dell'interessato,  in  caso  di
domanda  presentata  dal  Consiglio  nazionale  del  relativo  ordine
professionale o da una  delle  associazioni  nazionali  di  categoria
rappresentate nel Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro
ovvero da una delle  altre  associazioni  ed  organizzazioni  di  cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 
  3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 23 febbraio  1999,
n.   44,   la   domanda   contiene,   altresi',   la    dichiarazione
dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o  a
situazioni di intimidazione ambientale  e'  stato  cagionato  per  il
raggiungimento delle finalita' indicate  dall'articolo  6,  comma  1,
lettere a) e b), della stessa legge. 
  4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il  Commissario,
e disponibili presso l'ufficio relazioni con  il  pubblico,  appositi
formulari per la  compilazione  della  domanda.  Qualora  la  domanda
risulti comunque incompleta, il prefetto, entro  il  termine  da  lui
indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni. 
  5. Nei  casi  in  cui  il  prefetto  ritenga  che  la  domanda  sia
irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente  il  Comitato
di solidarieta' antiracket e  antiusura  ai  fini  delle  conseguenti
determinazioni. 
  6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a)  e'  riferita  al
soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8
della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  e  al  soggetto   vittima
dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi  dell'articolo  7
della stessa legge. 
  7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo  8
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le dichiarazioni di cui al comma
1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto  deceduto  in
conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e  7  della  stessa
legge. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo degli artt. 3 e 6 della citata legge  23
          febbraio 1999, n. 44: 
               - Si trascrive il  testo  dell'articolo  4,  comma  1,
          lettere b) e c) e comma 2 della citata  legge  23  febbraio
          1999, n, 44: 
              "Art.   4.   (Condizioni   dell'elargizione)    -    1.
          L'elargizione e' concessa a condizione che: 
              (Omissis). 
                b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso
          o in reati con questo connessi ai  sensi  dell'articolo  12
          del codice di procedura penale; 
                c)   la   vittima,    al    tempo    dell'evento    e
          successivamente,  non  risulti  sottoposta  a   misura   di
          prevenzione o al relativo procedimento di applicazione,  ai
          sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della  legge
          31 maggio 1965, n. 575,  e  successive  modificazioni,  ne'
          risulti  destinataria  di  provvedimenti   che   dispongono
          divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10
          e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del
          1965, salvi gli effetti della riabilitazione; 
              (Omissis). 
              2. Non si tiene conto della condizione  prevista  dalla
          lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorita'
          giudiziaria  un  rilevante  contributo  nella  raccolta  di
          elementi decisivi per la  ricostruzione  dei  fatti  e  per
          l'individuazione o la cattura degli autori delle  richieste
          estorsive, o del delitto dal quale e'  derivato  il  danno,
          ovvero di reati connessi  ai  sensi  dell'articolo  12  del
          codice di procedura penale.". 
              - La legge 20 ottobre 1990,  n.  302  (Norme  a  favore
          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
          organizzata) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          ottobre 1990, n. 250. 
              - Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della  citata
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle  note  all'art.
          2. 
              - Per il testo dell'articolo 6 della  citata  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. 
              - Per il testo dell'articolo 8 della  citata  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. 
               - Per il testo dell'articolo 7 della citata  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. 
              - Per il testo dell'articolo 8 della  citata  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 s veda nelle note all'art. 18. 
              - Per il testo degli artt. 3, 6 e 7 della citata  legge
          23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.